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Lavoro occasionale nuovi voucher dal 10 luglio: arrivano i codici tributo in attesa dell'entrata in vigore.

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DA LUNEDÌ 10 LUGLIO RIPARTONO I VOUCHER CON UNA NUOVA VESTE LEGGERMENTE DIVERSA E CON I VERSAMENTI DA EFFETTUARE TRAMITE F24 ELIDE O F24 ENTI PUBBLICI DA PARTE DEI COMMITTENTI.
Per tali versamenti l’Agenzia delle Entrate ha emesso  la risoluzione 81/E, che indica le causali da utilizzare distinte tra committenti privati e committenti azienda.

 procedura per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale non è ancora operativa, ma l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81/E, ha già istituito le causali contributo da utilizzare con il modello F24.

Con l’abolizione dei voucher per legalizzare il lavoro occasionale, in costanza di conversione del dl. 50 2017 (manovra correttiva) sono state introdotte nuove disposizioni per l’attività di lavoro occasionale, con differenze tra committenti privati e aziende, professionisti o pubbliche amministrazioni.

In ogni caso qualunque sia il committente (privato o azienda) i lavoratori non potranno incassare più di 5mila euro l’anno se i committenti sono più di uno, e solo 2.500 euro se trattasi di un singolo committente nel corso dell’anno.
Entrambi i tipi di committente (famiglia o azienda  – di converso – non potranno fruire di lavoro occasionale per più di 5mila euro l’anno, facendo il totale lordo erogato a tutti i committenti incaricati.
Le famiglie per assumere personale occasionale dovranno utilizzare il «libretto famiglia», mentre aziende e altre organizzazioni «il contratto di prestazione occasionale».
Sorgono quindi come da risoluzione ADE, le causali: Lifa e Cloc, destinate a essere utilizzate nel modello F24 Elide o modello F24 enti pubblici se il committente  è una pubblica amministrazione.
Tutta la procedura verrà  gestita dall’Inps tramite una piattaforma informatica ancora pronta. Si resta in attesa di circolare INPS, che spieghi le modalità operative per acquistare on line i nuovi voucher.

© Riproduzione riservata


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Lavoro occasionale nuovi voucher dal 10 luglio: arrivano i codici tributo in attesa dell’entrata in vigore.

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DA LUNEDÌ 10 LUGLIO RIPARTONO I VOUCHER CON UNA NUOVA VESTE LEGGERMENTE DIVERSA E CON I VERSAMENTI DA EFFETTUARE TRAMITE F24 ELIDE O F24 ENTI PUBBLICI DA PARTE DEI COMMITTENTI.

Per tali versamenti l’Agenzia delle Entrate ha emesso  la risoluzione 81/E, che indica le causali da utilizzare distinte tra committenti privati e committenti azienda.

 procedura per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale non è ancora operativa, ma l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81/E, ha già istituito le causali contributo da utilizzare con il modello F24.

Con l’abolizione dei voucher per legalizzare il lavoro occasionale, in costanza di conversione del dl. 50 2017 (manovra correttiva) sono state introdotte nuove disposizioni per l’attività di lavoro occasionale, con differenze tra committenti privati e aziende, professionisti o pubbliche amministrazioni.

In ogni caso qualunque sia il committente (privato o azienda) i lavoratori non potranno incassare più di 5mila euro l’anno se i committenti sono più di uno, e solo 2.500 euro se trattasi di un singolo committente nel corso dell’anno.

Entrambi i tipi di committente (famiglia o azienda  – di converso – non potranno fruire di lavoro occasionale per più di 5mila euro l’anno, facendo il totale lordo erogato a tutti i committenti incaricati.

Le famiglie per assumere personale occasionale dovranno utilizzare il «libretto famiglia», mentre aziende e altre organizzazioni «il contratto di prestazione occasionale».

Sorgono quindi come da risoluzione ADE, le causali: Lifa e Cloc, destinate a essere utilizzate nel modello F24 Elide o modello F24 enti pubblici se il committente  è una pubblica amministrazione.

Tutta la procedura verrà  gestita dall’Inps tramite una piattaforma informatica ancora pronta. Si resta in attesa di circolare INPS, che spieghi le modalità operative per acquistare on line i nuovi voucher.

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Giochi stretta antiriciclaggio dal 4 luglio 2017

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Arrivano le novità in materia di antiriciclaggio per i GIOCHI (ON LINE, INTRATTENIMENTO, ELETTRONICI)

A partire dal 4 luglio c.a. entrano in vigore le nuove regole sui giochi in ossequio al. dlgs 90/2017 che ha recepito la IV direttiva UE.

Interessati dalla normativa antiriciclaggio SARANNO  il gioco on line, gli apparecchi da
intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), TULPS, il bingo e tutte le tipologie di
scommesse, incluse quelle su eventi simulati, ad eccezione dei giochi con pronostico.

Escluse anche le lotterie nazionali, sia con estrazione istantanea che con estrazione differita, i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a
quota fissa, i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare del 30 giugno 2017 ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione della normativa antiriciclaggio per chi utilizza i giochi suddetti.
I giochi interessati all’applicazione del D.Lgs. n. 90/2017 sono:
– il gioco on line;
– il gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), TULPS;
– il bingo;
– scommesse ivi incluse quelle per eventi simulati escluso quelle a pronostico.
Gli obbligati sono le imprese che operano nel settore dei giochi in concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le disposizioni prevedono che gli operatori a diretto contatto con i giocatori debbano effettuare l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati,
con specifiche sanzioni a carico di coloro che non adempiono agli obblighi di effettuazione della verifica antiriciclaggio.

La normativa antiriciclaggio dal 4 luglio anche a carico degli operatori del comparto giochi distingue:
– il comparto del gioco fisico;
– il comparto del gioco a distanza.
Il D.Lgs. n. 90/2017 a partire dal 4 luglio 2017, data della sua entrata in vigore, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 9,
comma 4, che prevede il termine di 12 mesi (4 luglio 2018) per gli adeguamenti tecnologici dei
processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV.

Alcuni adempimenti antiriciclaggio sono immediatamente operativi :
– l’adeguata verifica della clientela deve essere posta in essre se l’operazione di gioco a vista sia superiore ai limiti per la sua segnalazione. In
particolare in tutti i casi di operazioni di gioco di importo pari o superiore a 2.000 euro
nonché, per quanto concerne il gioco tramite sistemi di gioco VLT, in tutti i casi in cui il valore
nominale del ticket sia pari o superiore a 500 euro, è immediatamente applicabile l’obbligo di
adeguata verifica del richiedente l’operazione o del possessore del titolo;
– in secondo luogo, diventa effettivo l’obbligo dei concessionari della verifica del possesso e del
controllo dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, laddove le convenzioni
di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del
rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute
infrazioni riscontrate.
Per l’adempimento degli altri obblighi previsti, i concessionari devono adottare, entro il termine
del 4 luglio 2018, gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare
attuazione alle disposizioni contenute nel citato Titolo IV.

In pratica dal 4 luglio 2017, le imprese che distribuiscono slot machine o altro tipo di giochi devono intanto effettuare l’adeguata verifica della clientela attraverso il modello di identificazione antiriciclaggio, per importi giocati pari o superiori a 2000 euro, o 500 euro per ticket per i giochi VLT.

Dovranno inoltre verificare se gli esercizi commerciali cui lasciano in suo le slot machine sia in grado di operare tale verifica della clientela, identificazione antiriciclaggio ed eventuale segnalazione, diversamente dovranno sciogliere il rapporto di somministrazione dei giochi.

Pubblico impiego: aumentano stipendi si azzerano i risparmi della spending review

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Il comparto del pubblico impiego sta per raggiungere il rinnovo dei contratti che azzereranno i risparmi ottenuti con la spending review.

La settimana prossima sarà avviato il tavolo ufficiale per il rinnovo dei contratti di lavoro di oltre 3 milioni di lavoro del settore pubblico impiego.

Si resta in attesa dell’ok del ministero dell’Economia alla direttiva della Funzione pubblica, dedicata alla pubblica amministrazione centrale (ministeri, fisco, enti pubblici e così via), che sarà applicata in modo simile anche per gli enti territoriali, scuola e sanità.

Il processo di rinnovo del contratto del pubblico impiego avrà efficacia nella prossima legge di bilancio. si chiuderà in inverno, con la prossima legge di bilancio e cancellerà i risparmi della spending review sulla spesa corrente, proprio dove Era stato possibile risparmiare.

Tanto lavoro che andrà perduto ….

Nasdaq: rullo compressore su tutte le borse

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LA GIORNATA DEI MERCATI FINANZIARI
Il Nasdaq abbatte le Borse.

Una Pioggia di VENDITE hanno colpito i bond.
Colpiti anche i tecnologici di Wall Street. A Milano, Piazza Affari vede la cordata Agnelli a picco.

Indenni solo La Ubi Banca e la Popolare di Milano. L’ Euro continua a valere sul dollaro sopra l’ 1,14 In rialzo il petrolio. Lo spread risale a 170 punti.

30 giugno o 30 luglio con maggiorazione i termini per pagare le imposte da dichiarazione dei redditi 2017…

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  • Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha disposto “a regime” il differimento dei termini di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni reddituali.

In particolare la storica scadenza del 16 giugno ora passa al 30 giugno e la seconda scadenza del 16 luglio (per chi vuole pagare con un mese di tempo in più maggiorando le imposte dello 0,40%) è stata spostata al 30 luglio.

Le nuove disposizionisono contenute all’art.7-quater commi 19 e 20 del D.L. 193/2016 e sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2017.


PERSONE FISICHE – SOCIETA’ DI PERSONE 

Il pagamento del saldo 2016 e del primo acconto 2017 dell’Irpef e dell’Irap vengono stabilite:

  • al 30 giugno 2017, invece del 16 giugno;
  • al 30 luglio 2017 , invece del 16 luglio, per chi vuole versare con più tempo maggiorando le imposte dello 0,40 %.

I nuovi termini di scadenza del versamento delle imposte si applicano anche alle società di persone e soggetti ad esse equiparati in caso di operazioni straordinarie intervenute prima del 31 dicembre dell’anno per il quale è presentata la dichiarazione.
Dette nuove scadenze NON SI APPLICANO – restando i termini ordinari, quando:

  • è intervenuta la cessazione dell’attività delle società di persone senza procedure di liquidazione;
  • lo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi dalla data di recesso del socio.

SOGGETTI IRES

Le nuove scadenze riguardano anche I SOGGETTI IRES QUALI LE SOCIETA’ DI CAPITALI e riguardano sia il pagamento dell’IRES che dell’IRAP.

– al 30 giugno, invece del 16 giugno;
– al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40 PERCENTO.

Per i soggetti Ires che approvano bilancio o rendiconto a giugno o a luglio:

  • al 31 luglio, invece del 16 luglio;
  • al 31 agosto, invece del 22 agosto, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40 PERCENTO.

Conguagli derivanti dalla dichiarazione 730
Per coloro che utilizzano il datore di lavoro quale sostituto che effettua il conguaglio del 730, la sola novità SI RIFERISCE ai soggetti che presentano il 730 riportante un DEBITO DI IMPOSTA E SENZA SOSTITUTO CHE EFFETTUA IL CONGUAGLIO.

In questo caso i termini sono i medesimi di quelli stabiliti per le persone fisiche.
Lo spostamento chiaramente riguarda anche:
le addizionali Irpef regionali e comunali;
le addizionali e maggiorazioni Ires;
le imposte sostitutive per i contribuenti minimi o forfettari;
L’Ivie e Ivafe;
Il contributo di solidarietà;
L’ acconto del 20% sui redditi a tassazione separata;

La maggiorazione del 3% per l’adeguamento agli studi di settore;
L’ Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
I contributi Inps Ivs eccedenti e per la iscrizione alla gestione separata;
I contributi Cipag (geometri);
Il diritto annuale Cciaa;
IL capital gain in regime di dichiarazione.

I differimenti non riguardano:

il versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, che rimane fissato al 30 novembre;
l’Imu e la Tasi;
l’imposta sostitutiva sull’affrancamento delle partecipazioni;
l’imposta sostitutiva per l’assegnazione dei beni ai soci;
l’ imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.


Cedolare secca.

Il versamento del saldo dell’imposta è previsto nei termini stabiliti in materia di versamento Irpef e pertanto non ci sono dubbi:
al 30 giugno, invece del 16 giugno;
al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40 %.
====================================

Ricordiamo infine che è stato soppresso in tax day che ogni anno affliggeva contribuenti e consulenti il 20 agosto, sperando in ogni caso che il 30 luglio chiuda senza proroghe il capitolo dichiarazione dei redditi.

fonte: ecnews.it

Perdite snc per trasparenza in srl non sono compensabili…

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Le perdite generate da una società di persone, cui partecipa una società di capitali non sono compensabili nello stesso periodo di imposta con altri redditi propri della società di capitali, ma potranno essere dedotti solo nei cinque anni successivi per eventuali utili prodotti dalla stessa società in nome collettivo o società in accomandita semplice.

In particolare la società di capitali partecipante ad una società di persone (snc o sas) deve indicare nel modello Redditi SC 2017, quadro RS, la perdita per trasparenza o il reddito per trasparenza derivante dalla società di persone.

Il reddito di impresa della società di capitali in ogni caso sarà composto anche dalla quota di reddito della snc/sas imputato per trasparenza ma ai sensi dell’art. 101 co. 6 del TUIR LA PERDITA CONFERITA PER TRASPARENZA dalle società di persone si potrà utilizzare per deduzione solo in diminuzione degli utili attribuiti per trasparenza attribuiti nei successivi 5 periodi d’imposta dalla stessa società di persone che ha prodotto la perdita di esercizio.

Quindi LE PERDITE GENERATE IN UN PERIODO D’IMPOSTA dalla snc in cui partecipa la SRL non POTRANNO essere DEDOTTE dai redditi della società partecipante, ma potranno essere utilizzate solo per ridurre eventuali utili della stessa società di persone, nei cinque anni successivi. Oltre i 5 anni si perde il diritto alla deduzione.

Fonte: http://www.ecnews.it

Compensazioni per versamenti imposte sui redditi. Slalom tra le nuove norme.

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Con l’approssimarsi della scadenza del 30 giugno 2017 per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2017 anno 2016, per IRPEF, IRES E IRAP, quest’anno si pone il problema delle compensazioni di eventuali crediti spettanti al contribuente.

Intanto chi è titolare di partita IVA ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali dell’agenzia delle Entrate [F24 web, F24 online, F24 addebito unico ed F24 cumulativo]  al  fine di poter effettuare compensazione di crediti Iva annuali e infrannuali, crediti per imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Dall’obbligo di compensazione tramite i soli canali telematici VIENE ESCLUSO in base al dl. 50/2017, il credito erogato a rimborso per il bonus IRPEF scaturente dal modello 730, sempreché insieme al bonus non vi siano altri crediti da compensare nel qual caso occorre ugualmente utilizzare i canali telematici suddetti.

L’Internet Banking è invece utilizzabile quando le compensazioni sono “interne” o verticali ossia quando il debito per una imposta sia uguale al credito da utilizzare per la compensazione (esempio f24 con IRPEF 4001 2016 a debito DI 1000, in compensazione con IRPEF 4001 2015 di 500,00) IN TAL CASO SARA’ POSSIBILE USARE IL CANALE PRIVATO DELLA BANCA, a condizione che non vi siano indicate compensazioni di crediti di altra imposta.

Per quanto riguarda le compensazioni con delega f24 a saldo zero (ossia senza nulla da pagare) anche se corre l’obbligo di presentazione, questa deve essere effettuata con il modello di pagamento F24 attraverso i canali  messi a disposizione dall’agenzia delle entrate («F24 web» , «F24 online», «F24 cumulativo» e «F24 addebito unico») e non sarà possibile altra modalità di pagamento o compensazione.

Per coloro CHE NON SONO IN POSSESSO DI PARTITA IVA, ossia i contribuenti PRIVATI CITTADINI, restano alcune semplificazioni con la possibilità di presentare i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione ma con saldo finale superiore a zero tramite home banking o internet banking, però mai ma in ogni caso con il modello cartaceo agli sportelli di banche o poste.

Il modello F24, infine,  senza utilizzo di alcun credito in compensazione, potrà ancora essere presentato in forma cartacea presso banche, uffici postali e agenti della riscossione per qualunque importo, sebbene superiore ad euro 1000.

Non dimentichiamo infiine che coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA con saldo a credito prima del 24 aprile 2017 potranno utilizzare detto credito fino a 15mila euro senza visto di conformità, invece coloro che hanno presentato la dichiarazione dopo il 24 aprile 2017 dovranno attenersi alle nuove norme che impongono il visto di conformità per compensare il credito IVA QUANDO SUPERIORE A 5000 EURO.

Insomma semplificazioni o complicazioni per cui occorre informarsi, e per le quali non si conoscono i motivi fattivi e funzionali alla lotta all’evasione.

Crollo de PD alle amministrative, esulta il centro destra, m5s a mani vuote.

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Il PD PRIMO PARTITO NAZIONALE, subisce una stangata notevole … non che il dato è perfettamente riportabile a livello nazionale, ma i riflessi ci saranno,,,, eccome.

Il Centro Destro fa man bassa di tutti i maggiori comuni storicamente del PD.

In particolare Genova, storicamente rossa, passa a un sindaco di centrodestra.

Ma oltre perde altri 9 capoluoghi.

Il movimento 5 stelle resta in pareggio ma con lo smacco dell’ex PIZZAROTTI che viene riconfermato a PARMA.

Il segnale è chiaro, Berlusconi e company, sono più affidabili della nouvelle politic di Renzi, Grillo, e compagni.

Come a dire si stava meglio quando si stava peggio. Esultano quindi Berlusconi, Salvini.

Centrodestra a man bassa
A Genova  il candidato di centrodestra Marco Bucci prende  il 55,2% battendo Gianni Crivello del centrosinistra che invece si attesta al 44,8%. A Parma l’ex pentastellòato Federico Pizzarotti prevale con il 57,9% contro il 42,1% di Paolo Scarpa del centrosinistra. A Verona il leghista Federico Sboarina ha la meglio con il 58,1% sulla candidata di TOSI Patrizia Bisinella . A Catanzaro diventa primo cittadino il sindaco uscente Sergio Abramo del centrodestra con il 64,2%. Il candidato di centrosinistra Vincenzo Ciconte si ferma al 34,5%.

Ed altri città minori dove il trend adesso sembra essere appannaggio del centro destra.

 

Imu e Tasi pertinenze esenti

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Come succede per gli immobili adibiti ad abitazione principale (con categoria a destinazione abitativa diverse da A/1, A/8 e A/9) LE RELATIVE PERTINENZE sono esenti IMU e TASI.

Cosa si intende per pertinenza

Quando si è pagato l’ICI FINO AL 2011 la definizione di pertinenza e dell’imponibilità ICI era di stretta competenza comunale.

Con l’introduzione dell’IMU CHE IN CONSISTENTE PARTE VA ALLO STATO CHE NE DEFINISCE I CRITERI DI IMPONIBILITà, è stata realizzata per forza di cose una definizione univoca. Infatti si considera pertinenza per l’art. 8 comma 3, del del D.Lgs. 23/2011 (decreto Monti) solo gli immobili con categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e nel limite di una di queste per categoria.

L’esenzione DA IMU E TASI opera quindi quando il contribuente oltre all’abitazione principale abbia (massimo) quale pertinenza un c2, un c6 e un c7, 3 unità di corte all’abitazione e non oltre quelle.

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