Come succede per gli immobili adibiti ad abitazione principale (con categoria a destinazione abitativa diverse da A/1, A/8 e A/9) LE RELATIVE PERTINENZE sono esenti IMU e TASI.

Cosa si intende per pertinenza

Quando si è pagato l’ICI FINO AL 2011 la definizione di pertinenza e dell’imponibilità ICI era di stretta competenza comunale.

Con l’introduzione dell’IMU CHE IN CONSISTENTE PARTE VA ALLO STATO CHE NE DEFINISCE I CRITERI DI IMPONIBILITà, è stata realizzata per forza di cose una definizione univoca. Infatti si considera pertinenza per l’art. 8 comma 3, del del D.Lgs. 23/2011 (decreto Monti) solo gli immobili con categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e nel limite di una di queste per categoria.

L’esenzione DA IMU E TASI opera quindi quando il contribuente oltre all’abitazione principale abbia (massimo) quale pertinenza un c2, un c6 e un c7, 3 unità di corte all’abitazione e non oltre quelle.

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