Con l’approssimarsi della scadenza del 30 giugno 2017 per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2017 anno 2016, per IRPEF, IRES E IRAP, quest’anno si pone il problema delle compensazioni di eventuali crediti spettanti al contribuente.

Intanto chi è titolare di partita IVA ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali dell’agenzia delle Entrate [F24 web, F24 online, F24 addebito unico ed F24 cumulativo]  al  fine di poter effettuare compensazione di crediti Iva annuali e infrannuali, crediti per imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Dall’obbligo di compensazione tramite i soli canali telematici VIENE ESCLUSO in base al dl. 50/2017, il credito erogato a rimborso per il bonus IRPEF scaturente dal modello 730, sempreché insieme al bonus non vi siano altri crediti da compensare nel qual caso occorre ugualmente utilizzare i canali telematici suddetti.

L’Internet Banking è invece utilizzabile quando le compensazioni sono “interne” o verticali ossia quando il debito per una imposta sia uguale al credito da utilizzare per la compensazione (esempio f24 con IRPEF 4001 2016 a debito DI 1000, in compensazione con IRPEF 4001 2015 di 500,00) IN TAL CASO SARA’ POSSIBILE USARE IL CANALE PRIVATO DELLA BANCA, a condizione che non vi siano indicate compensazioni di crediti di altra imposta.

Per quanto riguarda le compensazioni con delega f24 a saldo zero (ossia senza nulla da pagare) anche se corre l’obbligo di presentazione, questa deve essere effettuata con il modello di pagamento F24 attraverso i canali  messi a disposizione dall’agenzia delle entrate («F24 web» , «F24 online», «F24 cumulativo» e «F24 addebito unico») e non sarà possibile altra modalità di pagamento o compensazione.

Per coloro CHE NON SONO IN POSSESSO DI PARTITA IVA, ossia i contribuenti PRIVATI CITTADINI, restano alcune semplificazioni con la possibilità di presentare i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione ma con saldo finale superiore a zero tramite home banking o internet banking, però mai ma in ogni caso con il modello cartaceo agli sportelli di banche o poste.

Il modello F24, infine,  senza utilizzo di alcun credito in compensazione, potrà ancora essere presentato in forma cartacea presso banche, uffici postali e agenti della riscossione per qualunque importo, sebbene superiore ad euro 1000.

Non dimentichiamo infiine che coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA con saldo a credito prima del 24 aprile 2017 potranno utilizzare detto credito fino a 15mila euro senza visto di conformità, invece coloro che hanno presentato la dichiarazione dopo il 24 aprile 2017 dovranno attenersi alle nuove norme che impongono il visto di conformità per compensare il credito IVA QUANDO SUPERIORE A 5000 EURO.

Insomma semplificazioni o complicazioni per cui occorre informarsi, e per le quali non si conoscono i motivi fattivi e funzionali alla lotta all’evasione.

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