PERFEZIONAMENTO NOTIFICA ATTI TRIBUTARI PER COMPIUTA GIACENZA

Nel periodo in cui l’atto di accertamento resta in giacenza presso l’Ufficio postale, senza essere ritirato, la notifica  si perfeziona “comunque” dopo dieci giorni, anche se il contribuente ritira in un momento successivo.

Quando l’avviso non può essere recapitato, viene depositato presso l’ufficio postale, che informa il destinatario, consentendogli così di ritirare in tempo il piego di un avviso di accertamento o atto ingiuntivo.
La notificazione dell’atto tributario, spedito in via diretta a mezzo del servizio postale, si perfeziona, anche in caso di  mancato ritiro del piego in giacenza, decorsi dieci giorni dal rilascio del relativo avviso o dalla spedizione dell’apposita raccomandata “informativa”.
Così ha concluso la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nella sentenza n. 6728/2016, che ha confermato sul punto il verdetto di prnotifica compiuta giacenzaimo grado sfavorevole al contribuente.

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