BONUS RISTRUTTURAZIONI 2017: A CHI SPETTA IL DIRITTO DI DETRAZIONE.

Il bonus ristrutturazioni, disciplinato dall’art. 16-bis del TUIR, è stato confermato dalla legge di Bilancio 2017 nella misura maggiorata del 50%, anziché di quella ordinaria del 36%, con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, anziché i 48.000 euro ordinari. Il termine della proroga delle maggiori detrazioni è previsto per il 31 dicembre 2017, pertanto la stessa opererà per tutto il 2017.
Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo il bonus ristrutturazioni spetta ai contribuenti assoggettati all’IRPEF, sia residenti che non residenti in Italia, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento, oppure siano acquirenti di immobili che facciano parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese o da cooperative edilizie. Oltre che i proprietari dell’immobile oggetto di interventi edilizi agevolati, possono quindi beneficiare dell’agevolazione anche il conduttore, gli usufruttuari, il nudo proprietario ed i conviventi con il proprietario che abbiano eseguito personalmente i pagamenti degli interventi di ristrutturazione. La detrazione spetta anche al convivente more uxorio non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, anche se non titolare di un contratto di comodato.
Più in particolare, hanno diritto all’agevolazione, se hanno sostenuto le spese per gli interventi di ristrutturazione agevolabili e queste sono rimaste a loro carico:
– il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile;
– il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
– l’inquilino;
– il comodatario.
In mancanza di un titolo di proprietà, per l’inquilino ed il comodatario, occorre avere un regolare contratto di locazione o di comodato debitamente registrati, indicandone gli estremi nella dichiarazione dei redditi.
Sono ammessi anche i soci di cooperative, sia a proprietà divisa che indivisa, in quanto rispettivamente possessori e detentor dell’immobile.
L’agevolazione compete altresì all’imprenditore individuale, in relazione agli immobili residenziali posseduti o detenuti e oggetto di interventi edilizi agevolati, a condizione che non si tratti di immobili strumentali per l’esercizio dell’impresa o di immobili merce.
La detrazione trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (cioè le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati nonché imprese familiari), purché l’immobile non costituisca bene strumentale o bene merce. In tal caso, l’importo della detrazione spettante deve essere determinato sulla base delle quote di partecipazione.
Rispetto a passato si segnala che, con l’emanazione della legge sulle unioni civili (legge n. 76/2016) vengono estesi ai conviventi alcuni diritti spettanti ai coniugi. Pertanto, sulla base della nuova disciplina, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 64/E del 28 luglio 2016 ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione IRPEF, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.
Quindi, ai fini della detrazione, la disponibilità dell’immobile è prevista nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato. Inoltre, come specificato nella risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
Da ultimo si precisa che è ammesso a fruire del beneficio anche il promissario acquirente dell’immobile, immesso nel possesso dell’immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili. Per avere diritto alla detrazione, è necessario che:
– sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell’unità immobiliare;
– per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l’Ufficio del registro competente.
Con questo breve intervento, che non ha alcuna pretesa di esaustività, si ritiene mettere in luce alcune conferme e novità previste dal legislatore per il c.d. bonus ristrutturazioni edilizie.

di Baldin Marco

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