Come tutti sanno, la comunicazione della liquidazione periodica IVA, è stata istituita con l’art. 4 de dl. 193/2014 23 ottobre 2016 poi convertito in legge 202 del 1-12, e collegato alla legge di bilancio 2017, n. 232 datata 11 dicembre 2017.

Il termine per l’invio del I trimestre, del 31 maggio 2017 è stata prorogato  al 12 giugno 2017.

L’agenzia ha chiarito nelle faq pubblicate sul sito istituzionale:

  • Che è consentito inviare comunicazioni successive alla prima, per la correzione di errori ed anche oltre il termine di scadenza ordinario.
  • L’eventuale IVA a debito non versata deve essere comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP 14;
  • le pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 solo l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività commerciali;
  • tali fatture concorrono alla liquidazione periodica Iva e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo.
  • Invece, le per le operazioni passive (acquisti)  effettuate per le attività istituzionali non ne è prevista la comunicazione e l’Iva relativa va versata con le modalità dettate dalla risoluzione 15/2015.
  • Coloro che non hanno operazioni ne’ passive nè attive sono esentate dalla comunicazione, salvo il caso abbiano un credito dell’anno precedente. In tal caso pur non avendo effettuate operazioni durante il trimestre sono tenute all’invio della comunicazione (art. 4 co.3 dl 193).

In ogni caso crediamo che l’adempimento sia pur nato per contrastare l’evasione, non avrà risultato, in quanto il nero si nasconde tra coloro che non hanno alcuna posizione IVA.

Soldi sprecati dallo Stato, dai contribuenti, dai professionisti.

Le soluzioni doveva partire da assunti diversi, come quello importante della presenza sul territorio e il contraddittorio annuale, al fine di agire da deterrente.

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