Il sistema della riscossione dei tributi locali può essere distinta in due parti: una prima parte che comprende la disciplina delle modalità ed i termini della riscossione dei tributi; una seconda parte che regola le modalità di gestione del servizio di riscossione. La riscossione si distingue anche in:

·      procedura di autoliquidazione, tipica per la riscossione volontaria dell’Ici, della Tosap e dell’imposta sulla pubblicità,

·      procedura di liquidazione d’ufficio, tipica per la riscossione volontaria della Tarsu e per tutte le attività di riscossione a seguito dell’accertamento.

L’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; l’ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito, fondato sul potere della Pubblica Amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese ma, cumula in sé anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto. Il titolo esecutivo è un presupposto di ammissibilità del processo di esecuzione, con il quale si individuano le tre caratteristiche della liquidità, esigibilità, certezza del credito per cui si agisce. Ai sensi dell’articolo 474 Codice Procedura civile 2 comma sono titoli esecutivi: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia, gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale.

Nel processo esecutivo ordinario esiste una fase preliminare all’inizio dell’esecuzione vera e propria che è costituita dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto. Il precetto consiste in una intimazione al debitore affinchè adempia all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore ai 10 giorni dalla notifica.

 

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