La società che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne l’effettività, deve produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n. 282/2011, in vigore dallo scorso 1° gennaio e, in ogni caso, attenersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2020. Con la risposta n 305 del 3 settembre 2020, l’Agenzia giudica errate entrambe le strade alternative che la contribuente intende percorrere per dimostrare l’avvenuto trasferimento dei beni al di fuori del territorio italiano.

Questa, in sostanza, vorrebbe acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente estero dichiara di:

1. essere soggetto passivo Iva nello Stato membro di destinazione finale dei beni acquistati

2. essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni indicando la loro destinazione,

quindi, emettere fattura non imponibile.

In alternativa, l’istante propone di emettere fattura imponibile, acquisire la conferma dell’avvenuto trasferimento tramite dichiarazione scritta da parte del cessionario e, in seguito, procedere allo storno della fattura imponibile Iva con nota di credito e all’emissione di una nuova fattura non imponibile.

In entrambe le ipotesi conserverebbe tutta la documentazione,

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