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Terreno edificabile in comproprietà, no alla rinuncia pro quota dei benefici

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Un contribuente che ha comprato un terreno edificabile in comproprietà al 50% con un altro acquirente e vuole vendere l’immobile in quanto non riesce a completare la costruzione nei tempi previsti, non può chiedere, per la sua quota, la riliquidazione delle imposte di registro e ipocatastali versate in misura agevolata. Il beneficio fiscale previsto dalla normativa, infatti, è condizionato proprio all’avvenuta edificabilità. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 311 del 4 settembre 2020.

L’istante evidenzia che il fondo, regolarmente registrato in data 31 luglio 2013, rientra nei “piani urbanistici particolareggiati” e che per l’acquisto ha usufruito delle aliquote agevolate, precisamente l’1% per l’imposta di registro e, rispettivamente, il 3% e l’1% per quella ipotecaria e catastale.

L’Agenzia ricorda che l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro sulla vendita di immobili diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, era condizionata all’avvenuta costruzione dell’edificio sul terreno edificabile acquistato entro 5 anni (divenuti 3 e infine 6 con successive normative). Ricorda, inoltre, che tale misura riguardava gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2013 in quanto, a partire dal 2014, è stata soppressa.

Con risoluzione n. 37/2014, poi, è stato chiarito che per l’applicazione del regime agevolato,

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