In caso di acquisto di un appartamento con fruizione dell’aliquota dell’imposta di registro agevolata, da adibire ad abitazione principale, la scadenza di un anno per l’alienazione dell’abitazione precedentemente posseduta è sospesa fino alla fine del 2020. A fissare le date della interruzione dei termini è l’articolo 24 del decreto “Liquidità”, il n. 23/2020. Questo il chiarimento della risposta a interpello n. 310 del 4 settembre 2020.

L’istanza di interpello è stata presentata da una contribuente che ha acquistato un appartamento in data 29 aprile 2019, fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’, ed era già titolare di un altro immobile, in comproprietà con il coniuge residente all’estero, per il quale al momento dell’acquisto ha fruito delle stesse agevolazioni sull’imposta di registro.

La compratrice, comunque consapevole dell’obbligo di alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto, ha goduto dell’aliquota agevolata del 2%, riservato all’acquisto della prima casa, avvalendosi della norma che lo consente, a condizione che l’appartamento precedentemente posseduto venga venduto entro un anno dalla data dell’acquisto. La richiedente domanda se deve considerare valida la scadenza del 29 aprile 2020, tenuto conto delle difficoltà nel frattempo intervenute a causa dell’emergenza epidemiologica.

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