Aggiornato il: — 5/05/20

Con la risposta n. 124 del 4 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce delle precisazioni a una società di gestione del risparmio (Sgr), gestore di fondi comuni immobiliari chiusi, sostituita da un’altra Sgr nella gestione di un fondo immobiliare a far data dal 2019. L’istante, posto che in base alla normativa “la società di gestione subentrante assume la medesima posizione della società di gestione sostituita” (articolo 8, Dl n. 351/2001), chiede se nella dichiarazione annuale Iva le due società devono rideterminare le rispettive posizioni finanziarie Iva in base a tutte le operazioni riferibili alla gestione del fondo, incluse quelle poste in essere nella frazione d’anno antecedente il momento di efficacia della sostituzione, e in tal caso come procedere. Chiede, inoltre, se il credito Iva relativo agli anni precedenti trasferito alla Sgr sostituita, ma non ancora incassato, debba essere trasferito alla subentrante o debba considerarsi acquisito dalla prima Sgr.  » Read More

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