La deducibilità integrale delle spese di sponsorizzazione.

La sentenza del 7 ottobre 2016 emessa dalla Corte di Cassazione n°20154, fa un pò di chiarezza laddove le norme in essere sono di difficile interpretazione circa l’imputazione delle spese di sponsorizzazione, pubblicità e rappresentanza.

Come dicevamo la giurisprudenza togata con la sentenza n.20154 del 7 ottobre 2016, ha emesso pronuncia sulle spese di sponsorizzazione di terzi, chiarendo aspetti fondamentali delle norme in essere.

L’art. 108 co. 1 e 2 del TUIR, è la norma deputata a differenziare le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità, ai fini della loro deduzione dai ricavi imponibili.

Le spese di pubblicità e sponsorizzazione sono interamente deducibili nell’anno in cui sono state sostenute o in 5 quote costanti entro il 4° anno a partire dall’anno di sostenimento.

Le spese di rappresentanza invece sono deducibili nel periodo d’imposta di competenza solo quando riportino il requisito dell’inerenza e della congruità stabiliti con decreto del MEF anche in RAPPORTO alla natura e alla destinazione dei medesimi costi di rappresentanza.

Sono deducibili i costi sostenuti per l’acquisto di beni devoluti gratuitamente di importo non superiore ad euro 50.

L’Imposta sul valore aggiunto è detraibile nella misura max del 50%.

In conclusione secondo il TUIR le spese di pubblicità e SPONSORIZZAZIONE  sono interamente deducibili  nell’esercizio in cui siano state pagate, mentre le spese di rappresentanza

sono deducibili in parte e  limitatamente  al reddito e con determinati requisiti come detti prima.

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