Con Provvedimento n. 68495 pubblicato in data 6 aprile 2017 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state apportate “modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 6 aprile 2016 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

In particolare, con il presente Provvedimento si viene definitivamente a sancire l’esclusione dall’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’anno 2016:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
  • le amministrazioni autonome.

Esclusi dall’obbligo di comunicazione sono anche tutti i seguenti relativamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA:

  • commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante,
  • prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica,
  • prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito,
  • prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti,
  • le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.

Esclusi dall’obbligo di comunicazione sono tutti le operazioni di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA, effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo.

Per quanto concerne le motivazioni sopravvenute volte a revisionare le comunicazioni, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate cita chiarisce che modificando i provvedimenti del 31 marzo 2015 e del 6 aprile 2016, “in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, il presente provvedimento prevede, che le amministrazioni pubbliche …  nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l’anno 2016”.  Tenendo conto delle difficoltà dei commercianti al minuto, al fine di non aggravare gli adempimenti di alcune categorie di contribuenti, sono esclusi per lo scorso anno, dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA. Per le stesse motivazioni, le agenzie viaggi e di turismo sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario, per l’anno scorso, al lordo dell’IVA, inferiore a 3.600 euro

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