Dopo 40 anni di “disonorato servizio” la scheda carburanti, a tutti gli effetti un documento di costo al pari di una fattura con tanto di IVA e costo imponibile, dal 1° luglio 2018, in ossequio alla legge 205 del 27-12-2018 viene cancellata. Una estinzione giusta e che non lascia dubbi e perplessità.
La scheda carburante ai fini della detrazione dei costi e IVA sugli acquisti alle colonnine viene sostituita dalla fattura elettronica: infatti la legge di bilancio,  commi 920-926 dell’art. 1 della legge di bilancio, ha stabilito che per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti di rifornimento stradali da parte dei possessori di partita iva e soggetti passivi IVA, dovranno essere provati con la ricezione di fattura elettronica, che il distributore di carburanti dovrà inviare al cliente, il quale potrà registrarla in contabilità sia per la detrazione IVA, SIA PER LA DEDUZIONE QUALE COSTO DI IMPRESA. La scheda carburante è stata eliminata, perchè giustamente, essendo ritenuta contenitore di frodi fiscali e IVA, VIENE ELIMINATA DUE VOLTE: in primis dal 1° luglio non sarà più possibile pagare i carburanti in contanti. In secondo luogo per poter scaricare tale costo il fornitore dovrà inviarci la fatturazione elettronica. La scheda carburante introdotta dall’art. 2 della legge n. 31/1977 ed attuata dall’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997) va in pensione, non meritandola. E’ stata oggetto di grandi evasioni. La legge di Bilancio 2018, come detto, ne estingue la validità fiscale, e con decorrenza 1° luglio 2018, viene introdotto l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili.
fonte: ipsoa

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