A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), viene confermato che il termine per la proposizione delle domande per il Reddito di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2020. Tale termine era stato modificato dall’articolo 2 del Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 che aveva previsto, in deroga a quanto statuito dall’articolo 82, comma 1, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che le domande per il Reddito di emergenza potessero essere presentate entro la fine di luglio.

Inoltre, l’articolo 84, comma 13, del citato decreto-legge prevede che i lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 – quindi con i requisiti per beneficiare delle relative indennità COVID 19 – appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi, possono presentare domanda per accedere alle indennità. Tuttavia, in caso di accettazione della domanda, in luogo del versamento dell’indennità si procede alla mera integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

 » Read More

Visited 1 times, 1 visit(s) today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here