Ai sensi dell’art. 2934 cod. civ. “Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) ma la legge prevede molti termini brevi di prescrizione, in tutti i casi in cui si ritenga che esigenze di chiarezza del diritto e dei rapporti fra le parti suggeriscano di ravvicinare nel tempo le sorti di determinati diritti.

In particolare, fino al 2008, l’art. 2952 cod. civ. disponeva: “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.

Inopinatamente, con un provvedimento normativo forse destinato a risolvere problemi di ordine particolare (se così fosse sarebbe stato violato il principio della generalità della legge) la (molto opportuna) differenziazione fra il termine relativo ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione e quello relativo ai diritti derivanti dal contratto di riassicurazione è stata vanificata ed ora il termine di prescrizione dei diritti, diversi da quello al pagamento del premio, è di due anni in ogni caso. I problemi che da ciò possono nascere nel coordinamento fra il rapporto assicurativo e quello riassicurativo sembrano evidenti. Il termine per la prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione, e perciò anche delle polizze vita, passa da 2 a 10 anni.

Le polizze per le quali i diritti maturati (data scadenza, data sinistro)  o l’ultima richiesta di liquidazione giunta alla compagnia assicurativa sono datati sino al 19/10/2010 si prescrivono in 2 anni; mentre, quelle a partire dal 20/10/2010 si prescrivono in 10 anni.

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