RADDOPPIO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELL’ACCERTAMENTO PER LE VIOLAZIONI PENALI.

I termini di prescrizione dell’accertamento si raddoppiano, in riguardo all’anno della violazione,  quando essi si riferiscono ad accertamenti fiscali da cui scaturiscono comportamenti del contribuente «penalmente rilevanti».

Ciò a seguito delle modifiche apportate (dal Dl 223/2006) agli artt. 43 del DPR n°  600/1973 (in riguardo alle imposte dirette) e all’art. 57 del DPR 633/72 (in riguardo all’IVA)  nel caso in cui, al contribuente, vengano contestate violazioni penalmente rilevanti:

Il raddoppio dei termini è stato operato dal legislatore attraverso l’introduzione di un nuovo comma all’art. 43 del DPR 600/1973 e all’art. 57 del DPR 633/1972:

  • Che ora stabilisce che in caso di constatazione di violazioni penalmente rilevanti, i termine per l’emissione dell’accertamento ai fini delle imposte dirette sui redditi e dell’IVA, si raddoppiano (rispetto agli ordinari) a decorrere dall’anno in cui il reato tributario è stato commesso.

Per tale disposto, l’UFFICIO, potrà notificare al contribuente l’accertamento fiscale entro il 31 dicembre:

• dell’ottavo anno (e non il quarto) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione reddituale;
• del 10° anno ( e non il quinto) successivo a quello di competenza, quando il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi.

Ovviamente affinché l’Ufficio possa far valere il raddoppio dei termini di prescrizione dell’accertamento, secondo quanto stabilito dalla norma, devono verificarsi le seguenti condizioni:

• il raddoppio dei termini di prescrizione potrà essere invocato dall’Ufficio, solo al rinvenimento di violazioni penali rientranti nelle fattispecie previste dal DLgs. n° 74 del 10.3.2000 e solo a queste ultime.

• il raddoppio dei termini di prescrizione “opera” esclusivamente per gli accertamenti fiscali relativi ad imposte dirette (IRPEF e IRES) e all’IVA. Quindi con la esclusione di altre imposte, come l’IRAP, in quanto non rientranti nei casi di violazioni penali contemplati dal DLgs. 74/2000, e anche riteniamo accertamenti emessi in base agli studi di settore.

ESEMPI DI TERMINI DI PRESCRIZIONE IN RIFERIMENTO ALL’ANNO 2012:

  • se per l’anno 2012 la dichiarazione dei redditi è stata presentata entro il 2013, i termini di prescrizione spirano (dopo 4 anni da quello di presentazione) al 31-12-2017.
  • se per l’anno 2012 la dichiarazione è omessa o nulla, i termini di prescrizione spirano (dopo 5 anni da quello di competenza) al 31-12-2017.
  • se per l’anno 2012 la dichiarazione dei redditi è stata presentata entro il 2013, i termini di prescrizione spirano (dopo 8 anni da quello di presentazione) al 31-12-2021, nel caso sia constatata una violazione penale.
  • se per l’anno 2012 la dichiarazione è omessa o nulla, i termini di prescrizione spirano (dopo 10 anni da quello di competenza al 31-12-2022 nel caso sia constatata una violazione penale.

La decorrenza di detti termini di prescrizioni raddoppiabili, disposti, come detto dal D.L. 223/2006 BERSANI, di cui all’ 37 comma 26, si applicano a decorrere dall’anno per il quale alla data di entrata in vigore del decreto suddetto non erano ancora spirati i termini per l’accertamento.

Quindi per la suddetta norma il raddoppio dei termini di prescrizione vale 1) «dal periodo d’imposta 2001  in ipotesi di dichiarazione regolarmente presentata» (in quanto i termini di prescrizione previsti per il 31 dicembre 2006, non erano spirati alla data del 4-7-2006, in cui è entrato in vigore il D.L. n°223/2006;  2) dal periodo d’imposta 2000, nel caso diverso di omessa  presentazione della dichiarazione dei redditi.

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