ECCESSO DI UTILIZZO PLAFOND IVA: QUALI RIMEDI?

Prendendo spunto dalla risoluzione 16/E del 06/02/2017, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la propria posizione interpretativa in merito alle procedure utilizzabili dagli esportatori abituali per regolarizzare l’eccessivo utilizzo di plafond IVA.

Secondo l’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972 è prevista la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell’imposta, all’interno di un preciso limite annuale, il plafond. L’eventuale acquisto di beni senza pagamento in eccesso rispetto al limite, c.d. splafonamento, è punito con una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non regolarmente versata ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997.

Prescindendo dalla fattispecie analizzata all’interno della circolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile regolarizzare la suddetta violazione con le modalità già previste nella circolare AdE 50/E/2002. Pertanto, l’esportatore abituale che intenda regolarizzare la violazione commessa può ricorrere alternativamente ad una delle seguenti procedure alternative:

  • Richiedere al proprio cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972. Resta in ogni caso a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, da effettuarsi anche tramite l’istituto del ravvedimento operosodi cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
  • Emettere in duplice copia un’autofatturanella quale sono indicati: gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata. Procedere successivamente con il versamento di imposta ed interessi, annotare l’autofattura sul registro degli acquisti e presentare una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nella dichiarazione IVA dovrà poi indicare un debito pari all’IVA assolta al fine di evitare la doppia detrazione della stessa. Sempre ai sensi dell’articolo 13 de D.Lgs. 472/1997 il contribuente dovrà versare una sanzione ridotta a seguito dell’applicazione del ravvedimento operoso.
  • Da ultimo, il contribuente può emettere un’autofatturacon le caratteristiche di cui al punto precedente entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento. Dopodiché può procedere con l’assolvere l’imposta in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva acquisti. Da ultimo dovrà presentare una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e versare la sanzione ridotta ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997.

L’Agenzia precisa, inoltre, che la presentazione dell’autofattura all’ufficio competente può avvenire anche in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva.

di Marco Baldin

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