Con il Messaggio n.3180 del 1 agosto 2017, l’Istituto Nazionale di Previdenza ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione erogata agli operai agricoli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Un operaio agricolo a tempo indeterminato, che venga licenziato il 31 dicembre a conclusione di un rapporto lavorativo e, risulta una copertura contributiva per l’intero anno solare, lo stesso lavoratore non ha diritto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola.
Una recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato la legittimità della Sentenza della Corte Costituzionale n. 194, 6 giugno-14 luglio 2017, pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si esclude che il lavoratore agricolo a tempo indeterminato possa ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola nei casi in cui non abbia diritto a quella agricola perché licenziato al termine dell’anno solare.
Per quanto concerne l’inquadramento previdenziale degli operai agricoli occorre fare riferimento alla qualificazione del datore di lavoro e/o dell’impresa presso la quale sono assunti. È considerato lavoratore agricolo colui che presta la propria opera presso un imprenditore agricolo che è, come riportato dall’art. 2135 c.c., “ … chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Gli operai agricoli dipendenti sono assoggettati all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Nei confronti degli operai agricoli rimane in vigore una disciplina speciale sia per quanto riguarda l’accertamento del rapporto di lavoro, la riscossione della contribuzione, sia per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti protetti .
La stagionalità, la precarietà sono caratteristiche intrinseche all’attività lavorativa nel comparto agricolo: per queste ragioni, il Legislatore non ha ritenuto necessario di armonizzare la disciplina dell’indennità per la disoccupazione agricola con le norme vigenti negli altri comparti.

Visited 7 times, 1 visit(s) today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here