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Come privato ho chiesto una copia cartacea di una fattura per l’iscrizione al centro estivo di mio figlio, al fine di avere la documentazione per la detrazione fiscale. Il fornitore mi ha risposto che non sussiste tale obbligo perché la fattura è emessa solo in formato elettronico. Ha ragione?

Come noto, dal 2019 è oramai generalizzato l’obbligo per i soggetti passivi stabiliti in Italia di emettere fattura elettronica nei confronti di cessioni o committenti che sono soggetti passivi stabiliti o residenti nel territorio dello Stato. La fattura elettronica, da emettersi rispettando il tracciato record in formato XML deve essere inviata al sistema di interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, la quale mette a disposizione il file fattura al destinatario soggetto passivo utilizzando sempre il canale telematico; il ricevente, può detrarre l’Iva solo sulle fatture ricevute mediante tale canale, e le copie cartacee emesse “a titolo di cortesia” non hanno alcuna efficacia giuridica.

Le cose stanno in modo parzialmente diverso quando il cessionario o committente non è un soggetto passivo Iva; se è infatti vero che il cedente deve comunque emettere la fattura in formato telematico ed inviarla all’Agenzia delle Entrate, le modalità di ricezione della fattura per il “privato sono differenti”, posto che lo stesso certamente non è dotato di un codice univoco, difficilmente ha una pec, e raramente è abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia; se avesse tale abilitazione, inoltre, avrebbe l’obbligo di esercitare l’apposita opzione con la quale dà il consenso,

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