Novità operativa per quanto concerne la presentazione della domanda per richiedere il Bonus Asilo Nido.
Come annunciato con comunicazione dell’INPS in data 2 agosto 2017, a partire dal 7 agosto saranno apportate novità nell’applicativo di gestione delle domande.
Le novità operative riguarderanno:
1) annullamento della domanda protocollata, dalla funzione “comunicazioni”.
2) variazione delle modalità di pagamento solo per le domande già protocollate dalla nuova funzione “comunicazioni”;
3) variazione dei dati dell’asilo riportati nella domanda già protocollata e inserimento di quelli riportati nella fattura/ricevuta all’atto dell’allegazione della documentazione di spesa;
Successivamente all’invio di una comunicazione, sarà possibile procedere alla visualizzazione dello stato di lavorazione della domanda con la funzionalità “consultazione comunicazioni”.
Si ricorda che il Bonus Asilo Nido rientra tra le misure di sostegno economico alla genitorialità: si tratta di un contributo erogato dall’INPS nella misura massima di 1.000 euro, corrisposto per procedere con il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme assistenziali in favore di bambini affetti da gravi patologie, con meno di tre anni.
Chi può richiedere il beneficio economico? La domanda per richiedere l’erogazione del Bonus Asilo Nido può essere presentata da tutti i genitori i cui figli sono nati dal primo gennaio 2017. Nel caso di parti gemellari, è possibile presentare una domanda per ogni bambino.
Inoltre, i genitori devono avere cittadinanza italiana, cittadinanza UE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; status di rifugiato politico; essere residenti in Italia.
Per quanto concerne la richiesta del contributo asilo nido, il soggetto richiedente deve essere il genitore che sostiene il pagamento della retta per la frequentazione dell’asilo nido.
Per quanto concerne il contributo per forme assistenziali a domicilio, il genitore deve coabitare con il figlio, affetto da grave patologia, e avere dimora abituale nello stesso Comune.

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