Scadenza al 31 ottobre 2018 il termine ultimo per procedere con la presentazione telematica del Modello IRAP 2018, quali sono le novità in vista e quali categorie di contribuenti sono chiamate a presentarlo? Vediamo in questa guida tutti i dettagli in merito sancito dall’approvazione della Legge di Bilancio 2018.
IRAP 2018: Pronto il modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco Italiano ha approntato sul proprio sito online la predisposizione dei nuovi Modelli fiscali per il 2018, tra gli stessi è possibile reperire la nuova bozza del Modello IRAP 2018 e le relative istruzioni di compilazione.
Il Modello IRAP 2018 deve essere inviato come sancito dall’approvazione della Legge di Bilancio 2018 entro il 31 ottobre del corrente anno. Tra le modalità di invio vi è la possibilità di procedere con inoltro diretto da parte del contribuente o tramite intermediari abilitati (Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisioni Contabili, Consulente del Lavoro, etc.) oppure tramite società appartenenti al gruppo.
Per il corrente anno 2018 le istruzioni per la compilazione del modello IRAP non presentano particolari novità rispetto alle precedenti versioni.
IRAP 2018: categorie di contribuenti
Quali sono le categorie di soggetti chiamati a presentare il Modello IRAP 2018?
Tutte le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate, i soggetti IRES e le Amministrazioni pubbliche sono tutti i soggetti chiamati a trasmettere il Modello IRAP 2018. Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha esonerato dal pagamento dell’IRAP 2018 tutti i titolari di reddito agrario.
Il presupposto dell’IRAP è contenuto nell’articolo 2 del Decreto Lgs. 446/1997 nell’ «esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e l’amministrazione dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta».
Per la soggettività passiva IRAP, i requisiti fissati sono due:

  • abitualità: lo svolgimento dell’attività deve essere continuo;
  • autonomia con la presenza di una forma organizzativa ad hoc.
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