Con la Risoluzione n.95/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti relativi al modello 770/2017 (dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari), relativo al periodo d’imposta 2016.
Il Modello 770/2017 è stato unificato e ha sostituito i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario, anche alla luce del nuovo comma 6-quinquies dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, introdotto dalla legge di stabilità 2016, che ha attribuito una funzione dichiarativa alle certificazioni uniche che i sostituti d’imposta hanno già trasmesso telematicamente entro il 7 marzo.
Rispetto al Modello Ordinario, il nuovo modello 770/2017 si compone dei quadri ST, SV, SX e del prospetto SY: nei quadri ST e SV sono esposti i dati relativi ai versamenti, nel quadro SX sono esposti i crediti e le compensazioni; il prospetto SY sono esposte le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le ritenute ex articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010.
Le Amministrazioni dello Stato, che hanno già inviato le certificazioni uniche entro lo scorso 7 marzo, hanno sollevato dei dubbi chiedendo se, in mancanza di altre informazioni da comunicare al Fisco, siano tenute all’invio del solo frontespizio.
Nel fornire i chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, e che non abbiano provveduto al versamento tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio. La presentazione del Modello 770/2017 è cogente solo per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del 770/2017.

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