GLI OMESSI VERSAMENTI IVA TRIMESTRALI 2017 VANNO DEDOTTI ANCHE SE NON PAGATI !!! CIO’ AI FINI DEL CALCOLO DEL DEBITO A CONGUAGLIO 6099 2017 DA CORRISPONDERE ENTRO IL PROSSIMO 16 MARZO 2018 O TRASLATO E ACCORPATO ALLE SCADENZE DEI PAGAMENTI RELATIVI DICHIARAZIONE DEI REDDITI AL 30 GIUGNO 2018.
Se un contribuente per esempio ha inviato una liquidazione IVA  del II trimestre 2017 con IVA A DEBITO DI euro 2000, questo importo omesso sarà soggetto ad autonoma riscossione sulla base della li.pe. trasmessa mediante la specifica comunicazione di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.
Per quest’ultima situazione cercando di comprendere meglio la nuova logica di riscossione introdotta a partire dal 2017, si pensi al caso di un soggetto passivo “TRIMESTRALE” che non ha versato l’IVA dovuta (2.000 euro) risultante dalla liquidazione periodica del mese di giugno 2017 entro il 16-20 agosto 2017 e trasmessa con li.pe. perfettamente coincidente con il debito di 2000 euro, che come detto considerando che non sia stato PAGATO.
Nel calcolo annuale del conguaglio IVA, da versare eventualmente al 16 marzo 2018, che potrà determinare ad esempio un debito IVA TOTALE DI 10.000 EURO, dovrà essere in ogni caso dedotto l’importo non versato per il secondo semestre 2017 di 2000,00 euro e quindi il conguaglio da versare con codice 6099 2017 sarà di euro 8.000,00.
Il trimestre non versato potrà essere oggetto , comunque, di autonomo ravvedimento operoso da pagare con lo stesso codice IVA 6032 – previsto per il secondo trimestre dei contribuenti trimestrali – ovviamente  GRAVATO DI SANZIONI E INTERESSI sino al giorno del pagamento.  IN MANCANZA  L’A.D.E.  INVIERA’ LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ PER TALE DEBITO TRIMESTRALE (che potrà essere dilazionata secondo quanto previsto per tali avvisi pre-cartella, in 6 rate trimestrali o 20 rate trimestrali se il debito è superiore a 5000 euro) – IN VIA AUTONOMA RISPETTO AL CONGUAGLIO dell’anno relativo.
QUINDI UN DEBITO FERMO, AUTONOMO, CHE NON POTRA’ ESSERE SOMMATO AL CODICE 6099.
Riprendendo l’esempio, quando si compila il quadro VL 30 (modificato rispetto all’anno scorso) SI DOVRANNO INDICARE I SEGUENTI DATI:
– IVA periodica dovuta (rigo VL30 campo 2): 2.000 euro;
– IVA periodica versata (rigo VL30 campo 3): zero euro.
Il CONTRIBUENTE nel campo 1 indica 2.000 euro, ossia il maggiore tra i due importi sopra indicati nei campi VL 30 2 e 3.
La conseguenza è che il totale IVA  dovuta o a credito (righi VL38 e VL39), risultante dal quadro VL, tiene conto dell’IVA periodica DOVUTA e non di quella versata.
Quindi nel nostro caso per pagare il saldo a conguaglio IVA 2017 si dovrà compilare un modello f24 con codice 6099 2017 di euro 8.000,00.
E se si vuole regolarizzare subito l’omesso pagamento del secondo trimestre 2017 (che diventa una autonoma dichiarazione IVA, BENCHE’ TRIMESTRALE) si potrà effettuare  compilando un altro modello f24 con codice 6032 2017 di euro 2.000,00, a cui aggiungere nella stessa sezione erario  il codice 8904 per sanzione omesso versamento IVA di 2000 euro, pari  al 3 per cento o al 3,75% dell’imposta,   o altro in base alla data di versamento tardivo) e il codice 1991 per interessi legali calcolati dal 16-20 agosto 2017 sino alla data di versamento.
La nuova impostazione del quadro VL della dichiarazione IVA modello 2018 per l’anno 2017,  fa salvo il diritto dell’Amministrazione a verificare i versamenti effettuati avvalendosi della procedura di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 con riferimento alle risultanze delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche.
In base al nuovo approccio, QUINDI,  l’Agenzia delle Entrate, per non vedersi l’IVA DOVUTA di euro 2000 pagata alle calende greche, se il versamento IVA DEL 2° trimestre 2017  non risulta coerente con i dati della liquidazione inviata, che nell’esempio riporterà un debito di 2000 euro se correttamente compilata, trasmette un’apposita comunicazione al soggetto passivo (sempre se non ha effettuato il ravvedimento operoso come da esempio di 2000 euro) , segnalando dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati, nonché verificando se il contribuente si è avvalso dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 21-bis comma 5 del DL 78/2010). Se il contribuente anche con la lettera di compliance non si piega .. al pagamento, arriverà prima l’avviso bonario e in caso di inerzia la cartella di pagamento.
Facendo un altra considerazione, qualora dalla compilazione del quadro VL emerga un totale dell’IVA a credito (rigo VL39), si dovrebbe ritenere possibile l’utilizzo di tale credito secondo le modalità (es. rimborso, compensazione, ecc.) e nei limiti ordinariamente previsti (es. apposizione del visto di conformità), anche se alla determinazione di detto ammontare ha concorso un’imposta dovuta e non versata. (Che ripetiamo sarà oggetto di autonoma riscossione).
Insomma, l’IVA lo Stato la anticipa sui contribuenti che acquistano e dovrà pur recuperarla in tempi rapidi. Infatti era pratica scorretta conguagliare tutta l’IVA al 31 dicembre di ogni anno, facendo finta di nulla per i versamenti periodici. Per chi vuole evadere non resta che non inviare la LI.PE. MA OVVIAMENTE E’ SCONSIGLIATO, PER EVITARE DANNI PENALI.

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