I procuratori sono tutti coloro che “in base ad un rapporto continuativo, abbino il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso” (articolo 2209 cod. civ.). Sono degli ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all’institore in quanto a differenza di questo: non sono posti a capo dell’impresa o di un ramo o di una sede secondaria, pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa o ad una serie specifica di atti.

Sono procuratori il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore marketing, etc. A questi ausiliari, l’articolo 2209 cod. civ. estende la disciplina degli articoli 2206 (pubblicità della procura institoria) e l’articolo 2207 cod. civ. (modifica e revoca della stessa). Pertanto, in mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel Registro delle Imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dall’imprenditore rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale. Ad esempio, il Direttore acquisti potrà compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti che rientrano tipicamente in tale funzione, ma non ha potere decisionale né di rappresentanza.

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