In seguito alla pubblicazione della circolare n. 44 del 12 novembre 2013 il Ministero del Lavoro ha fornito istruzioni in merito alla presentazione delle istanze che i 9mila ex lavoratori “salvaguardati” dovranno inviare all’INPS, di cui agli artt. 11 – 11bis del DL 102/2013.

Si tratta delle istanze:

– dei 6.500 salvaguardati ex lavoratori, con contratto cessato unilateralmente che hanno conseguito il diritto alla salvaguardia dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non anteriore al 1° gennaio 2009 e non successiva al 31 dicembre 2011 con reddito complessivo non superiore a 7.500 euro annui;  in possesso dei requisiti di età e contributivi, che gli avrebbero dato diritto alla pensione entro 36 mesi dal decreto legge citato.

–  dei 2.500 salvaguardati ex lavoratori che durante il 2011 sono in regola con il congedo ai sensi dell’articolo 42, co. 5 del TESTO UNICO di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, e successive modificazioni, o che hanno usufruito di permessi ai sensi dell’articolo 33 co. 3 della Legge , n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, i quali abbiano in possesso i requisiti anagrafici e contributivi necessari alla decorrenza della pensione secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, da erogare entro il 36esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

I lavoratori salvaguardati con tali requisiti dovranno presentare istanza di salvaguardia alle competenti Direzioni territoriali del Lavoro entro la data del 26 febbraio 2014 a pena di decadenza.

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