La presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere presentata anche dopo un anno dalla dichiarazione originaria.

E’ stato il decreto legge 193 del 2016 (che riguarda anche la soppressione di Equitalia) a stabilire che le dichiarazioni reddituali, IRAP e 770 possono essere oggetto di integrativa (sia a favore del contribuente che a suo sfavore)

entro i termini di decadenza dall’accertamento proponibile dagli Uffici.

Fino ad  oggi l’integrativa a favore poteva essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria e solo la dichiarazione a favore dell’Erario entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento.

Tale principio poteva desumersi e interpretarsi già in ossequio della legge di stabilità 208 del 2015 per il 2016. Ma adesso con il decreto legge 193 lo stesso termine di presentazione di dichiarazione integrativa è stato definitivamente

allungato entro i termini dell’azione di accertamento della dichiarazione originaria (Integrativa prevista dal DPR 322/98 art. 2 c.8).

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