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L’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000 stabilisce per i reati tributari la confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta dovuta è obbligatoria anche in caso di patteggiamento della pena. Inoltre, anche per i delitti tributari è possibile procedere a sequestro preventivo finalizzato alla confisca in tutti quei casi nei quali non è possibile individuare i beni oggetto del profitto derivante dalla condotta criminosa. Pertanto, una volta stabilita la somma di denaro che è stata oggetto del mancato pagamento di imposte dovute (inteso anche quale percezione di un indebito rimborso) e verificata la impossibilità di sequestrare il provento del reato, si potrà procedere al sequestro, prima, ed alla confisca, poi, di somme di denaro o di beni aventi un valore equivalente a quelli così sottratti all’Erario; il tutto senza la necessità di quella specifica individuazione che, soprattutto in relazione alla natura di risparmio che è propria della condotta evasiva, rendeva, di fatto impossibile la confisca nella materia tributaria.

La norma citata, stabilendo che la misura deve intervenire nei confronti di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato, comporta che per aversi confisca per equivalente è necessaria la presenza dei seguenti presupposti:

a) la persona raggiunta dalla misura cautelare reale deve essere indagata per uno dei reati per i quali è consentita la confisca per equivalente;

b) nella relativa sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuta, per una qualsivoglia ragione,

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