DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – ART. 25 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicato in Gazetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21- Entrata in vigore 19/05/2020

C o n t r i b u t i a f o n d o p e r d u t o – A r t . 25

In continuazione delle indennità di 600 euro erogate per i mesi di marzo e aprile 2020, il decreto RILANCIO per il mese di maggio 2020 ha previsto qualcosa in piu’, ossia un contributo a fondo perduto, a favore, genericamente DELLE imprese e lavoratori autonomi, che hanno subito una riduzione del volume di affari, e quindi del reddito, in una parola  un lucrum cessantum, IMPOSTO DAL LOCKDOWN.

Il contributo A FONDO PERDUTO DEVE ESSERE CALCOLATO IN BASE ALLE EFFETTIVE PERDITE SUBITE; che se inferiori a euro 1000 (lavoratori autonomi) e euro 2000 per le società, comunque danno diritto agli stessi importi minimi, SEMPRE CHE’, ESISTA, L’EVIDENZA DI UNA PERDITA ECONOMICA SUBITA in termini di fatturato CALCOLATO TRA QUANTO PRODOTTO NEL MESE DI APRILE 2019 E QUANTO PRODOTTO NEL MESE DI APRILE 2020.

SE NEL MESE DI APRIRE 2020 E’ STATO FATTURATO UN IMPORTO MINORE DEL 33% RISPETTO AD APRILE 2019, SI HA DIRITTO AL BONUS, CON I MINIMI DI IMPORTI SUDDETTI.


ESEMPIO 1 : UNA SOCIETA’ HA FATTURATO 10.000 EURO AD APRILE 2019

ED HA FATTURATO              7.000 EURO AD APRILE 2020

IN QUESTO ESEMPIO IL FONDO PERDUTO NON SPETTA IN QUANTO LA RIDUZIONE E’ SOLO DEL 30%.


ESEMPIO 2 : UNA SOCIETA’ HA FATTURATO 10.000 EURO AD APRILE 2019

ED HA FATTURATO               5.000 EURO AD APRILE 2020

IN QUESTO ESEMPIO IL FONDO PERDUTO SPETTA IN QUANTO LA RIDUZIONE E’ DEL 50%,  PER UN IMPORTO PARI A EURO 5000 X che moltiplicato per il 25% (la percentuale spettante a coloro che hanno fatturato nel 2019 fino a 400.000 euro) =EURO 750 — E PERCEPIRA’ QUINDI EURO 2.000 QUALE MINIMO PREVISTO PER LE IMPRESE.


ESEMPIO 3 : UNA SOCIETA’ HA FATTURATO 100.000 EURO AD APRILE 2019

ED HA FATTURATO               70.000 EURO AD APRILE 2020

IN QUESTO ESEMPIO IL FONDO PERDUTO NON SPETTA IN QUANTO LA RIDUZIONE E’ SOLO DEL 30%.


ESEMPIO 4 : UNA SOCIETA’ HA FATTURATO 100.000 EURO AD APRILE 2019

ED HA FATTURATO               50.000 EURO AD APRILE 2020

IN QUESTO ESEMPIO IL FONDO PERDUTO SPETTA IN QUANTO LA RIDUZIONE E’ DEL 50%.

LA RIDUZIONE DI 50.000 X IL 25% (in base alla soglia di fatturato non superiore a 400.000 euro) =EURO 12.500 — E PERCEPIRA’ EURO 12.500.

—– STESSA LOGICA SI DOVRA’ APPLICARE PER I LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE INDIVIDUALI DOVE CAMBIERA’ SOLO IL MINIMO SPETTANTE, CHE COME DETTO E’  PARI A 1000 EURO SEMPRE CHE’ SI ABBIA  SUBITO UNA RIDUZIONE DEL 33% DEL FATTURATO PER APRILE 2019 RISPETTO AD APRILE 2020.

TALE PERCENTUALE SPETTANTE QUALE FONDO PERDUTO PER LA PERDITA SUBITA, SEMPRE CHE’ SUPERIORE AL 33% RISPETTO AL 2019, CAMBIA E SI RIDUCE CON L’AUMENTO DEL FATTURATO.

I SOGGETTI BENEFICIARI TEORICAMENTE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SONO:

  • le imprese ;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma cooperativa;
  • gli enti non commerciali;
  • gli enti del terzo settore;
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività
  • Il comma 2 esclude invece dal contributo:
  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari;
  • le società di partecipazione finanziaria;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori dipendenti;
  • i professionisti iscritti alle Casse

La regola generale non ha previsto, come da comma 3 dell’articolo 25 del dl. 34 suddetto, IL fondo perduto per coloro che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Come detto, Il comma 4 dell’art. 25 del dl. 34, HA PREVISTO ANCORA CHE IL CONTRIBUTO SPETTI ESCLUSIVAMENTE SE L’AMMONTARE DEL FATTURATO (COMPRESO CORRISPETTIVI AL NETTO IVA)  CONSEGUITO NEL MESE DI APRILE 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto al FATTURATO CONSEGUITO NEL 2019 .

OLTRE A CIO’, I SOGGETTI CON PARTITA IVA, CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ DOPO IL 1° GENNAIO 2019, AVRANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO ANCHE IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO, MA SEMPRE CHE ABBIA INIZIATO L’ATTIVITA’ ALMENO ENTRO IL 1° MESE APRILE 2019.

IL CONTRIBUTO SPETTA ANCHE AI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN STATO DI EMERGENZA ECONOMICA, A CAUSA DELLA PANDEMIA, O CALAMITA’NATURALI AVVENUTE PRIMA DELLA PANDEMIA come il caso di attività situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza.

La regola generale PER OTTENERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO è che alla RIDUZIONE DEL FATTURATO APRILE 2019 – APRILE 2020 SI APPLICA UNA PERCENTUALE DI SPETTANZA (DI TAL DIFFERENZA) IN BASE ALLO SCAGLIONE DI FATTURATO CONSEGUITO NEL 2019.

In particolare il comma 5 prevede un rimborso a fondo perduto secondo tali percentuali in base ai ricavi o ai compensi a cui si applicano tre differenti percentuali DI RIMBORSO DELLA PERDITA, cui commisurare il contributo EFFETTIVAMENTE PERCEPIBILE ossia:

  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
  • 15 per cento oltre questa soglia e fino a un milione di euro;
  • 10 per cento tra uno e cinque milioni di EURO.

Il comma 6 dell’art. 25, come gia’ detto, attribuisce un minimo di fondo perduto quando la percentuale sulla riduzione non superi 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le imprese, che è appunto di 1000 euro per le imprese individuali persone fisiche ed euro 2000 per le società, fermo restando la dimostrazione della riduzione aprile 2019 – aprile 2020 superiore al 33% o attività iniziata entro il 1° aprile 2019.

IL BONUS CHE SI RICEVERA’ NON SARA’ TASSATO NE’ AI FINI IRPEF/IRES NE’ AI FINI IRAP, E QUINDI NON DOVRA’ ESSERE INSERITO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2020 PF 2021, SP 2021, SC 2021 SC ENTI NON PROFIT 2021.

I commi da 8 a 11 DEL ART. 25 FONDO PERDUTO, STABILISCONO CHE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate a domanda del contribuente impresa o società, sulla base delle disposizioni attuative; che AD ORA non sono state ancora varate.

La domanda da inserire in una procedura ancora non disponibile,  dovrà contenere anche l’autocertificazione antimafia di tutti i richiedenti.

In caso di falso in autodichiarazione, OSSIA DI AUTO DICHIARAZIONE NON CORRISPONDENTE alla realtà con la presenza in capo al contribuente di AVVISI DI GARANZIA ESISTENTI O ALTRE PENDENZE PENALI, il richiedente è punito con la reclusione da due anni a sei anni, e in caso IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SIA STATO GIA’ EROGATO  si applicherà l’articolo 322-ter (confisca dei beni).

Inoltre e’ stato raggiunto un accordo di protocollo tra l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza volto a regolare la trasmissione dei dati e delle informazioni ricevute con procedure informatizzate.

Infine i  commi da 12 a 14 regolano i controlli da effettuare in maniera postuma rispetto all’erogazione del contributo indebitamente percepito, in base ai quali la procedura per il recupero del contributo in tutto o in parte non spettante è quella prevista secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (riscossione coattiva).

Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal 100 al 200 per cento del contributo in tutto o in parte non spettante (art.13, co. 5, dlgs 471/ 1997). Applicabili anche le sanzioni penali in materia di indebita percezione di erogazioni ed aiuti a danno dello Stato, come il presente fondo perduto, con condanna da sei mesi a tre anni (art. 316-ter del codice penale).


COMMENTO DELLA REDAZIONE:

La norma è assolutamente stata prodotta in direzione progressiva ed “equa2 rispetto alle effettive perdite subite, per ottenere una sorta di equità fiscale, e di relazione alla dimensione dell’azienda. Quindi migliore rispetto al contributo di 600 euro, che è invece palesemente stato concesso, tout cour, a tutti gli iscritti alla gestione INPS, O SEPARATA INPS, SENZA ALCUNA CONSIDERAZIONE DEL LIVELLO DI FATTURATO DEL PERCIPIENTE, NE’ DELLA CIRCOSTANZA CHE IL RICHIEDENTE SIA STATO IN REGOLA CON I CONTRIBUTI DOVUTI O NON IN REGOLA.

INFATTI L’INDENNITA’ DI 600 EURO E’ STATA PERCEPITA ANCHE DA COLORO CHE IN VENTI ANNI NON HANNO MAI VERSATO UN EURO DI INPS IVS, PUR ESSENDOVI ISCRITTO.

INOLTRE SONO PENALIZZATE DALLA NORMA SUL FONDO PERDUTO, LE IMPRESE EDILI E IN GENERALI COLORO CHE LAVORANO SU COMMESSA, IN QUANTO POTREBBERO AVER FATTURATO 1 MILIONE DI EURO IL 31-3-2019 E ZERO AD APRILE 2019, ,,, IN TAL CASO INGIUSTAMENTE NON AVRANNO DIRITTO AL FONDO PERDUTO.

CONTRIBUTO ALLE IMPRESE REDATTO DA GIUSEPPE MEROLA – CONSULENTE FISCALE E GLOBALE —- ESPERTO IN PROBLEM SOLVING FINANZIARIO, FISCALE, TRIBUTARIO, ESATTORIALE, STRATEGICO E DECISIONALE.

PER INFO GRATUITE SCRIVETEMI SU WATHAPP NO VOCE: 339-6952105 E INSIEME AL MIO STAFF SARO’ LIETO DI POTER DIRIMERE I TUOI DUBBI.

PINO MEROLA @pino__merola

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