L’obbligo della fatturazione elettronica seguirà l’introduzione a step temporali definito da ultimo dalla legge di Stabilità 2018. Si veda al riguardo la seguente tabella.

Fattispecie Norma Decorrenza e note
Cessione  carburanti Art. 1 co. 920 L. 205/2017 1.7.1018: l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti passivi Iva.
Prestazioni di subappaltatori e subcontraenti Art. 1 comma 917 L. 205/2017 1.7.2018: l’obbligo di emettere la fattura elettronica riguarda le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.
Cessioni tax free a consumatori extra-Ue Art. 4-bisD.L. 193/2016 come modificato dall’art. 1 comma 1088 L. 205/2017 1.9.2018: l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori privati turisti extra Ue di importo complessivo superiore a 154,94 euro (Iva compresa). Ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. 633/1972, si ricorda che tali soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’Iva ovvero con diritto di richiedere il rimborso dell’imposta assolta. A tal fine è necessario che:

  • i beni siano destinati all’uso personale e familiare;
  • i beni siano trasportati fuori dall’Ue entro il III° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nei bagagli personali del turista;
  • la fattura vistata dalla dogana deve essere restituita al commerciante entro il IV° mese successivo a quello di effettuazione.
Generalità delle operazioni Art. 1 comma 909 L. 205/2017 1.1.2019: l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché le relative variazioni negative o positive, intervenute tra soggetti residenti, stabiliti o anche solo identificati nel territorio dello Stato. L’obbligo trova applicazione anche quando l’acquirente è un soggetto privato (cd. B2C).  In quest’ultimo caso, l’Agenzia metterà a disposizione copia della fattura nel cassetto fiscale del contribuente e, comunque, il cedente deve consegnare la copia cartacea del documento al consumatore, salvo esplicita rinuncia da parte di quest’ultimo.

A decorrere dalle date indicate – che scandiscono l’inizio dell’obbligo di emissione della fattura elettronica come nella tabella per ogni fattispecie, la fattura emessa in formato cartaceo si considera come non emessa con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.

Visited 8 times, 1 visit(s) today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here