Relazione Stima Danni

 

redatta dal rag [Professionista] – Commercialista iscritto all’O.D.C.E.C. di [Ordine di Appartenenza] al n. [num iscr] sez. A/b] e al registro revisori contabili tenuto presso il M.E.F. con n. [NUM ISCR] G.U. [                 ]

 

per conto

 

della società CAVATORTA & FIGLI S.r.l. in liq.  con sede in ROMA via ALBERICO II n°4BAC,  costituitasi in giudizio contro ………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perito

………………………………………………

 

Il sig. [TITOLARE/AMMINISTRATORE] nato a ……………………………………….. (__) il __/__/______, nella sua qualità di legale rappresentante della società _____________________________________________, ha conferito incarico al sottoscritto ________________________________________________– commercialista, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ______________________________ al n. ___ sez.  – affinché elabori una perizia di valore del danno  economico e patrimoniale che la medesima azienda ha subito, a seguito dell’allagamento dei locali “affittati” alla via Roma n. 94 del centro storico di___________________________________________, in cui esercitava ed esercita l’attività di commercio di abbigliamento, e oltre di accessori per abbigliamento.

 

i locali affittati in data ________________________, con giusto contratto di locazione commerciale, stipulato con ___________________________________________, sono stati adibiti a sede principale e unica di vendita dei propri prodotti commerciali.

 

Il perito, preliminarmente,  ritiene utile rimarcare, al fine di valutare congruamente sia il danno  attuale e misurabile che quello futuro prevedibile, che l’azienda …………………………………… esiste già dal _______________– come da visura camerale in suo possesso – nella veste giuridica tuttora immutata (quale società a responsabilità limitata) ,,,

ma anche quale attività commerciale – con il medesimo nome della ditta – già esistente negli anni precedenti come impresa individuale a nome del sig. TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE, e prima ancora esistente a nome del genitore, tale per cui è evidente una prosecuzione dell’azienda, oggi solo trasformata, e l’acquisizione in molti anni di un importante valore di avviamento commerciale con clientela fidelizzata e abituale, QUALE BENE IMMATERIALE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA,    per stimare le potenzialità dell’azienda al momento dell’evento dannoso subito.

 

Ciò al fine di valutare con precisione professionale, in relazione alla vita dell’azienda, il danno emergente il lucro cessante e il danno futuro, in funzione della inferenza economica che l’evento dannoso (allagamento dei locali per imperizia dei locatori) ha cagionato in termini finanziari, economici e patrimoniali, sull’economicità futura dell’attività con attualizzazione del valore raggiungibile a 5 anni dall’evento, e quindi risarcibile oggi mediante calcolo del V.A.N, ossia del valore attuale di una somma futura.

 

Ciò ad incremento del giusto risarcimento per danno patrimoniale e lucro cessante, che INVECE si potrà stimare agevolmente in maniera precisa e puntuale in relazione alle merci perdute per causa del loro bagnamento, dovuto all’evento dannoso, e al guadagno perso su tali merci danneggiate irrimediabilmente, che in tutta evidenza sono danno patrimoniale in quanto non più recuperabile, né per la somma pagata per il loro acquisto, né per il guadagno non conseguito e non più conseguibile su dette PRECISE merci perdute.

 

Il lucro cessante, invece, potrà essere valutato seguendo una previsione economica, sulla base della mancata vendita delle altre merci disponibili per la cessione – detenute  in magazzino –  dalla data dell’evento e fino alla riapertura –  per causa della chiusura forzata del negozio istante dal 15 ottobre 2015 all’8 dicembre 2015, per 56 giorni. Il danno da lucro cessante si ottiene  calcolando il guadagno medio degli anni precedenti e IMPUTANDOLO allo stesso periodo di chiusura, con applicazione di una riduzione prudenziale. L’ utile prodotto negli stessi periodi degli anni precedenti, e nelle stesse date in cui si è avuta la chiusura forzata dell’attività nel 2015, è,  CON CERTEZZA,  ALMENO uguale al minimo calcolato, a quello CHE AVREBBE PRODOTTO NEL PERIODO DI CHIUSURA.

 

In base alle merci disponibili per la vendita, ma restate invendute senza il locale aperto, e in base alla incidenza del mancato guadagno, sugli acquisti futuri che in una relazione a catena, hanno cagionato inevitabilmente un danno attuale, rispetto a “””N””” anni successivi. Tale numero di anni, che la giurisprudenza di merito, ai fini del risarcimento, ritiene ancora inficiati del danno subito fino a raggiungere i 20 anni successivi dalla data dell’evento dannoso, il qui presente perito, ritiene invece prudenzialmente valutabile per i prossimi 5 anni dall’anno di evento, per causa  del principio della inferenza economica dannosa dell’evento, sugli utili futuri appunto per i successivi 5 anni.

 

Il mancato adeguamento dell’immobile alle regole minime di arte edilizia, per impedire i danni dall’acqua derivante dalle piogge, con la copertura dell’immobile con guaine isolanti e strutture consone allo scolo delle stesse acque piovane ha CAUSATO IL CROLLO DEL SOFFITTO E ALLAGAMENTO DEI LOCALI (Per quanto il sottoscritto apprende dalla documentazione ricevuta dal sig.________________________).

 

Il sottoscritto perito, nello svolgimento del suo incarico, più che cercare di valutare l’entità del danno in sé, ha posto la sua maggiore attenzione nel determinare – in ovvia maniera presunta – “la maggiore somma che l’azienda avrebbe avuto sino ad oggi e ancora fino al 31-12-2020 SE L’EVENTO NON FOSSE AVVENUTO”; ovviamente per una realtà non più accadibile, se non fosse però assolutamente vero che sarebbe AVVENUTA senza il verificarsi dell’evento, per come accettata e suscettibile di valutazione e risarcimento dal nostro Ordinamento e dalla Giurisprudenza di merito.

 

I danni valutabili sono:

 

  • La perdita di merce danneggiata destinata alla rivendita non più recuperabile;
  • la perdita di reddito e di utile su detta e precisa merce, in conseguenza dell’applicazione del giusto ricarico che dall’acquisto all’ingrosso sarebbe stato aggiunto a detti capi e beni,  per la loro vendita al dettaglio,
  • La perdita di clienti (inevitabile) nel periodo di acquisti prossimi all’inverno, che evidentemente si sono serviti presso altri negozi.
  • I mancati guadagni che sono successi e succederanno anche negli anni futuri, dovuti alla sottrazione – dal ciclo economico – di evidenti risorse finanziarie, ed evidenti risorse strategiche e personali dell’amministratore, occupato per circa 2 mesi nel ripristino dei locali dove esercitava l’attività e che produce reddito per sé e la sua famiglia;
  • La perdita di parte dell’avviamento commerciale per la reale perdita di parte della clientela.

 

Per tale evento “dannoso” l’azienda Uber s.r.l. a socio unico ha subito:

 

 

(A)

Danno emergente patrimoniale

(non recuperabile)

 

A1. Danneggiamento di parte delle merci destinate alla rivendita, come da allegato (ente o ufficiale preposto alla verifica del danno e la sua contabilizzazione pratica),  non più utilizzabili, né usabili, né per la vendita né per altro uso e quindi oggetto di mera distruzione, in quanto essi hanno perso totalmente ogni valore economico e quindi ogni possibilità di utilizzazione dovuta al loro bagnamento;  e quindi perdita patrimoniale non più recuperabile. Ma oltre,  anche prodromica e inevitabile in un rapporto di causa-effetto (A.2) alla perdita dell’utile “circoscritto”  alla vendita di detti capi danneggiati, non più possibile, né durante la chiusura del locale  né successivamente, in quanto sottratti per sempre alla disponibilità dell’azienda per i motivi su-esposti.

 

  • (A3) Per danno emergente patrimoniale non più recuperabile l’importo di euro 4.375,86 + l’utile non conseguibile su detti beni distrutti (e quindi anch’esso danno patrimoniale) di euro 5.251,03 per un totale danno emergente patrimoniale di euro 9.626.89. Il primo pagato dall’azienda, al netto dell’iva,  per l’acquisto delle merci che si sono danneggiate irrimediabilmente a causa del loro bagnamento, valore determinato in base al costo di acquisto di dette merci (come da allegato)  a cui va aggiunto – come danno emergente non recuperabile – anche il ricarico sulla vendita di tali beni distrutti  – perso per sempre – nel momento in cui la perdita di utile su detti capi è inconfutabile e soprattutto irrecuperabile in quanto gli stessi non hanno più valore economico. Non esistendo più le merci danneggiate,  non si potrà ottenere ovviamente il margine relativo e previsto sugli stessi capi regolarmente pagati. Tale lucro cessante patrimoniale irrecuperabile, è stato determinato dal perito sottoscritto, in base al ricarico medio di settore e al ricarico effettivamente praticato negli anni precedenti dal negozio ALFA, con correzione al ribasso in via prudenziale.

Danno emergente non recuperabile derivante dalla perdita dei seguenti beni merce:

     

                Elenco capi danneggiati

fornitore articolo n. fattura quantita’ prezzo totale
tornado srl ph61 472 2 12.50 € 25.00  €
tornado srl cppanda 472 4 11.00 € 44.00  €
federighi spa m34139 3601 3 25.00 € 75.00  €
federighi spa m34245 3601 4 23.00 € 92.00  €
carillo spa f471 01253 4 18.50 € 74.00  €
carillo spa f564 01253 2 18.50 € 37.00  €
garcia b.v. 10728 8200090055 4 20.82 € 83.28  €
lift srl gb/duv 437 8 23.00 € 184.00 €
euro fashion c. piper 115 10 54.90 € 549,00 €
euro fashion c bear 115 12 54.90 € 658.88 €
euro fashion c berry 115 12 99.00 € 1.080,00 €
rotary trading new arezzo ft00072 11 14.50 € 159.50 €
dream project hpc707 9804 8 23,00 € 184,00 €
dream project hcp708 9804 5 23,00€ 115,00 €
it’s news spa r059 t0047 2311 6 50,00 € 300,00€
fornari spa eva 2014002784 8 50,00€ 400.00 €
fornari spa camelie 2014002784 4 41,50 € 166,00 €
fornari spa goole 2014002784 4 37,30 € 149.20€
sub totale 4.375,86 €
iva 962,68 €
totale 5.338.54 €
   

 

il sottoscritto perito, qindi determina il danno emergente patrimoniale in euro 4.375,86 relativo alla perdita economica dimostrata dal costo di acquisto dei capi di abbigliamento suddetti. (come da fatture allegate …) oltre al mancato guadagno su tali capi invendibili anch’esso danno patrimoniale non piu’ recuperabile proprio per la distruzione del bene che avrebbe prodotto l’utile. Alla data del 12 ottobre 2015 l’azienda ha perso il valore pagato per l’acquisto anzidetto dei capi danneggiati per euro  4.375,86 €. e si ritiene, inoltre, senza ombra di dubbio, che ciò abbia causato anche la perdita irrecuperabile del margine di guadagno su detti beni, valutata in base al ricarico medio applicato da altri esercizi commerciali dello stesso genere nella misura del 120% circa, determinandolo dalla  media tra il valore minimo del 100% e del valore massimo del 140%.

Quindi alla somma di euro 4.375,86 per costo dei capi distrutti, va aggiunto il mancato guadagno sugli stessi capi invendibili di euro 4.375,86 x 120% = euro 5.251,03 (quale lucro cessante specifico – che diventa danno emergente – e che si cumula al danno emergente stesso non più recuperabile). quindi il sottoscritto perito estimatore ritiene, con la correttezza e la deontologia professionale a cui è obbligato,  che il danno emergente sia quantificato almeno in euro 9.626.89 oltre al 5% forfettario su base annua a partire dal 12 ottobre 2015 e sino alla data di perizia di una percentuale spettante tra oneri finanziari e perdita di valore pari come detto al 5% in via prudenziale, che è uguale a 9.629,89 x gg. 856 giorni (dal 12 ottobre 2015 al 14 febbraio 2018) x 5 / 36500 = euro 1.129,20 da sommare a euro 9.629,89 === Totale perdita patrimoniale di danno emergente euro 10.759,09.

 

(B)

Lucro cessante

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