Nell’ipotesi in cui un soggetto passivo Iva eserciti, congiuntamente, diverse attività, la disciplina legislativa contenuta all’articolo 36 del D.P.R. 633/1972 sancisce il principio dell’unitarietà di tutte le operazioni espletate ai fini dell’applicazione dell’imposta.

Cosa significa unitarietà? Significa che lo stesso soggetto passivo Iva abbia un solo numero di partita Iva che lo identifica per tutte le attività esercitate; inoltre, lo stesso deve tenere una sola contabilità ai fini Iva e determinare un unico volume d’affari, oltre a tenere unitari gli adempimenti di liquidazione, versamento e dichiarazione.

Nonostante questo principio di unitarietà, la normativa in materia di IVA prevede il venir meno del principio di unitarietà e i commi 2 e 4 del succitato articolo 36 disciplinano l’obbligo di separazione delle attività nel caso di:

  • esercizio congiunto di attività di impresa e di lavoro autonomo, in tale caso è necessario separare le operazioni espletate nell’esercizio dell’attività professionale da quelle relative all’attività imprenditoriale, restando separati anche i rispettivi volumi d’affari;
  • contemporaneo esercizio di una qualunque attività con un’altra attività; è il caso della vendita al dettaglio con ventilazione dei corrispettivi (articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972), dell’esercizio di attività di agricoltura e pesca (articolo 34 D.P.R. 633/1972), di spettacoli e giochi (articolo 74 D.P.R. 633/1972) e di agenzia di viaggi (articolo 74-terP.R. 633/1972).

Il comma 3 dell’articolo 36 prevede la facoltà concessa al contribuente di separare le diverse attività esercitate, a tenere separata la contabilità al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dal pro rata di detrazione, di cui all’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Tale facoltà deve essere comunicata nella prima dichiarazione IVA nel quadro VO e vincola per 3 anni con rinnovo automatico per ciascun anno successivo, salvo revoca.

Si ricorda che per optare per la separazione è necessario che le attività siano effettivamente diverse e ciò si realizza quando sono individuate da diversi codici attività ATECO 2007.

Le conseguenze contabili derivanti dall’adozione della contabilità separata ai fini Iva sono ascrivibili alle seguenti:

  • numerazione separata delle fatture e tenuta di registri Iva separati;
  • unicità del versamento Iva mensile/trimestrale, con possibilità di compensazione delle posizioni di debito/credito;
  • liquidazioni Iva separate;
  • presentazione di un’unica dichiarazione Iva composta da un modulo per ogni attività esercitata, ma un unico quadro VH dedicato alle liquidazioni periodiche.

Il contribuente può scegliere di liquidare trimestralmente l’Iva per un’attività e mensilmente per l’altra, facendo riferimento al volume d’affari specifico di ciascuna attività nel caso in cui la separazione sia adottata per obbligo.

 

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