110 per cento blocco alle cessioni, che ha creato un buco di miliardi per causa di mancanza di controlli sui furbi, che ovviamente senza fare alcun lavoro hanno potuto completare prima le procedure a danno di chi li stava facendo che si trova senza casa, e senza soldi.

Quando ci si affida alle norme italiane, bisogna stare bene attenti, visto che non è la prima volta che in corso d’opera si bloccano crediti su cui persone oneste hanno investito tempo e denaro, e per colpa della mancanza di controlli e dei furbi, si trovano in fallimento.

E’ successo di nuovo, per il 110%, norma assolutamente iniqua nel credito concesso (bastava l’80%) ma valida per i furbi, che non hanno alcun lavoro e quindi finito prima e incassato il credito ceduto.

Il governo visto l’enorme cratere lasciato dalle cessioni, ha dato termine entro lo scorso 4 aprile 2024 per inviare le ultime  comunicazioni di opzioni relative all’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili (ex art. 121, d.l. n. 34/2020, come convertito).

Ricordiamo che tale data deriva già da una proroga del termine del 16 marzo, ed è stata prevista anche per le eventuali opzioni per le rate successive ancora non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

Cio’ in quanto chi avesse ceduto solo alcuni anni, e lasciato ancora nel proprio cassetto fiscale gli altri anni residui, dal 4 aprile non potrà puo’ cederli, ma dovrà unicamente detrarli nella propria dichiarazione dei redditi.

Da qui si capisce che tale data del 4 aprile era di fondamentale importanza,  in quanto il d.l. emanato  HA PREVISTO ANCHE ALTRE BLOCCHI, come l’impossibilità di di sanare un eventuale ritardo nell’invio delle comunicazioni in questione, utilizzando il meccanismo della remissione in bonis e pagando la sanzione di 250 euro”.
Inoltre è stato anche previsto che la sostituzione delle predette comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024 è consentita solo entro il 4 aprile 2024.

La comunicazione sulle parti comuni CONDOMINIALI HANNO LA STESSO TERMINE e l’amministratore dovrà, ai fini della dichiarazione precompilata dei proprietari comuni, inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 per lavori sulle parti comuni degli edifici (interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche; acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni, bonus “verde”, superbonus) con indicazione della quote che potranno detrarre con vecchio metodo i condòmini a ciascuno il suo.

La comunicazione deve riportare se trattasi di sconto in fattura o cessione del credito.

Inoltre disposta esenzione della comunicazione esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente 2023, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condomini abbiamo optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione diretta.

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