Per chi è un trader o un investitore il capital gain rappresenta la differenza tra prezzo di vendita e quello di acquisto di un qualsiasi asset o strumento finanziario su cui realizzare un rendimento.

Il capital gain non interesse solo esclusivamente i titoli azionari ma obbligazioni o titoli di Stato, Certificates, quote societarie, criptomonete etc. etc.

Si tratta in buona sostanza di una forma di rendimento di un titolo finanziario, il quale può attribuire al suo possessore il diritto di riscossione degli interessi o la distribuzione dei dividendi.

Come si calcola il capital gain?

Il capital gain come già messo in evidenza si viene a realizzare solo nel caso di realizzazione di una plusvalenza per il detentore e possessore di uno strumento finanziario.

Se, ad esempio, il signor Verdi possiede un titolo azionario Fiat acquistato a 15 euro e la rivende a 19, egli ottiene un capital gain (plusvalenza) di 4.

In tale caso il computo del capital gain può avvenire in due modi distinti:

  • calcolo del rendimento assoluto;
  • calcolo del rendimento percentuale.

Il calcolo del rendimento assoluto avviene mediante la semplice differenza in valore assoluto tra il prezzo di vendita e quello di acquisto dell’asset finanziario.

 

Per calcolare il rendimento percentuale occorre rapportare tale differenza (il rendimento assoluto) al prezzo di acquisto; nell’esempio sopra del Signor Verdi è pari al 26,7%.

Trattamento fiscale capital gain

Il trattamento fiscale delle plusvalenze dipende a seconda del titolare dell’asset che realizza il guadagno e, dal punto di vista della normativa tributaria, la plusvalenza rientra nella categoria reddituale dei redditi diversi.

Quali sono? Si tratta di tutti quei redditi prodotti dalle persone fisiche che si trovano nella situazione contemplata dall’articolo 67 lett. c e c-quinquies del TUIR.

Riportiamo il dettato normativo articolo 67 TUIR:

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

[…] c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa’ di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche’ la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. [….] Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. […];

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonchè di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. […]

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche’ siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. […]

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse [….];

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso […] nonchè quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;  [….]”.

Per le imprese (individuali e societarie) le normative di contabilità del bilancio d’esercizio impongono la rilevazione delle plusvalenze conseguite nell’ambito dell’attività di business svolta.

La categoria reddituale cui ricondurre la plusvalenza realizzata è quella dei redditi d’impresa (articoli 86 e 87 del TUIR in materia di tassazione plusvalenze patrimoniali e partecipation exemption).

Si ricorda che la base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e l’onere tributario dell’asset detenuto.

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