Come sancito da Agenzia delle Entrate con l’emanazione e la pubblicazione della Risoluzione n. 47 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali” e con la Risoluzione n. 48 “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta relativo agli incentivi riconosciuti per la sostituzione di autocaravan, ai sensi dell’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, il Direttore dell’Amministrazione fiscale ha previsto l’istituzione di due codici tributi nel modello F24.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, è stato istituito il codice tributo: “6875” denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan”. La fonte normativa da richiamare in merito è l’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione degli autocaravan, riconoscendo un contributo fino a un massimo ammontare di 8.000 euro a tutti i cittadini che effettuano l’acquisto di nuovi autocaravan aventi classi di emissione non inferiore ad “euro 5” nell’anno 2016, con immatricolazione non oltre il 31 marzo 2017. Tramite il modello F24, con la Risoluzione n.48 del 10 aprile, Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6875” denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan”, rinvenibile nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Con la Risoluzione n.47 pubblicata in data 10 aprile, Agenzia delle Entrata ha istituito un altro codice tributo “6876” denominato “Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto corrispondente alla detrazione per spese di riqualificazione energetica di parti condominiali”. Come sancito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (…)”. Inoltre, il credito è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017 e per la parte non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi.

Visited 10 times, 1 visit(s) today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here