Come ogni anno tra 2 giorni arriva la mesta ricorrenza fiscale del 30 novembre 2017 termine ultimo entro il quale persone fisiche, società di persone e di capitali commerciali e non lucrativi soggetti ad IRES dovranno versare la seconda rata (oppure l’unico versamento) di quanto dovuto all’Erario, quale acconto sulle imposte per l’anno 2017 salvo conguaglio da effettuare in occasione della dichiarazione dei redditi 2018 per l’anno 2017 prevista in giugno 2018.

Si ricorda che l’acconto oltre che con il metodo storico che evita ogni possibile rischio di pagare in meno rispetto al dovuto si può utilizzare anche IL METODO PREVISIONALE.

Mentre con il metodo storico lo Stato chiede “esclusivamente” per acconto dell’anno in corso almeno quanto versato per il saldo 2016, salvo poi aggiungere imposta a giugno se il reddito imponibile 2017 è maggiore rispetto al reddito imponibile  dichiarato per il 2016 o andare a credito se il reddito 2017 è minore, oppure si hanno maggiori detrazioni, SENZA RISCHIARE SANZIONI NEL CASO IN CUI CI SI RIDUCE L’ACCONTO PREVEDENDO UN REDDITO MINORE, CHE POI NELLA REALTA’ NON SARA’ MINORE E ALLORA PER QUESTA SPOSTAMENTO TEMPORALE NON GIUSTIFICATO DA MINOR REDDITO, SI DEVE LA SANZIONE,

CON IL METODO PREVISIONALE l’ammontare dell’acconto 2017 è stabilito sulla base del reddito 2017 che si “presume” di conseguire per il 2017, per cui diventa inutile anticipare imposta che poi non sarà dovuta e per il quale sorgerà un credito.

Per venire incontro alle tante aziende che in questo mese di novembre non hanno disponibilità finanziaria per pagare l’acconto, sarà sempre possibile … in via eccezionale come consentita dal ravvedimento operoso, NON PAGARE L’ACCONTO DOVUTO CON IL METODO STORICO, E IN OCCASIONE DEL SALDO 2017, CORRISPONDERE OLTRE ALL’IMPOSTA A DEBITO CHE SCATURISCE DALLA DICHIARAZIONE, LA SANZIONE PER RAVVEDIMENTO E GLI INTERESSI LEGALI CALCOLATI DAL 30 NOVEMBRE 2017 AL 16 GIUGNO O 16 LUGLIO O CALCOLATI FINO ALLA DATA DI EFFETTIVO PAGAMENTO. IN TAL MODO SI EVITA LA MAGGIORE SANZIONE DEL 10% SE IL CONTRIBUENTE NON SI AUTO TASSA LA SANZIONE DEL 3,75% O 4,25% A SECONDA DEL PERIODO DI OMISSIONE, E ASPETTA L’AVVISO DI IRREGOLARITA’ CHE A QUEL PUNTO RICHIEDE UNA SANZIONE PARI A 1/3 DEL MASSIMO EQUIVALENTE AL 10%.

Questo è il consiglio per chi deve decidere se pagare l’acconto o curare le necessità proprie familiari e personali.

Ma quest’anno la valutazione su cosa pagare … se l’acconto storico o previsionale, è aggravata dall’entrata in vigore del nuovo principio di cassa introdotto dall’art. commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di bilancio 2017) per le imprese minori in contabilità semplificata.

Per il periodo di imposta 2017, infatti, tali imprese (definite dall’art. 18 del DPR 600/1973) determinano il reddito applicando il criterio di cassa (vale a dire scaricano i costi solo nell’anno in cui sono pagati e dichiarano i ricavi solo se le fatture emesse sono effettivamente incassate) oppure, tramite apposita vincolante opzione triennale, il criterio della registrazione delle fatture, il quale presume che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento.

Con circolare ADE 11/E del 13 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi rispetto alle nuove disposizioni, ricostruendo al contempo l’intera disciplina normativa.

L’Agenzia espressamente dispone che il nuovo regime di determinazione del reddito non è un regime di cassa completo, bensì un regime misto cassa/competenza, che prevede, come detto, per i ricavi percepiti e le spese sostenute la deroga al criterio della competenza, ferme restando “le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti” previste dal Tuir che dovranno essere dichiarate anche senza che sia avvenuta la manifestazione finanziaria.

Inoltre, per le imprese e professionisti in regime semplificato, ai fini della valutazione dell’importo da pagare in acconto, non assumeranno più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale sia ultrannuale e titoli (eccezion fatta per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime CHE APPUNTO COINCIDE CON IL 2017).

Il legislatore ha  emanato due regole specifiche al fine di consentire alle imprese minori di gestire il passaggio dal regime di competenza a quello ispirato di pseudo-cassa: una rivolta ad evitare salti o duplicazioni d’imposta e un’altra per la gestione delle rimanenze e questo inciderà ovviamente anche sull’ acconto di novembre.

Si prevede infatti che “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di competenza, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Inoltre, secondo quanto espressamente previsto sempre dal nuovo articolo 66 del Testo Unico, le rimanenze iniziali sono interamente deducibili dal reddito dell’anno 2017 e non sono rinviabili nei futuri esercizi.

Pertanto, coloro che hanno rimanenze finali 2016 e quindi iniziali 2017 di una certa rilevanza da 50.000 in su, conseguiranno con ogni probabilità una perdita di esercizio, (non potendo bilanciare i ricavi con le rimanenze finali 2017) e quindi la necessità per le imprese interessate di determinare presuntivamente il reddito 2017 e calcolare l’ acconto dovuto per il mese di novembre in base al metodo previsionale, rendendo – probabilmente inutile – il versamento dell’ acconto stesso sia IRPEF che IRAP per la scadenza del 30.11.2017.

Per cui il consiglio per stabilire l’ acconto 2017 è per le imprese semplificate e i professionisti non forfettari è il seguente:

  • se siete imprese commerciali, occorre verificare le vostre rimanenze dichiarate all’inizio dell’anno e verificare, con i costi e con i ricavi conseguiti nel 2017, se avrete con certezza una perdita …. se così è … paghereste inutilmente l’ acconto del prossimo 30 novembre, salvo poi ricuperarlo a credito in giugno 2018 — quindi astenersi ….;
  • se invece siete un professionista o un’azienda commerciale o artigiana con poche rimanenze, e non avete il grano per pagare l’ acconto sull’anno in corso,,,, bloccate tutto e pagate con il ravvedimento operoso in giugno 2018.

Tanto è in base alle norme emanate dallo Stato Italiano e per il triste famoso acconto di novembre.

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