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Il comodato modale: Particolare tipo di locazione gratuita con onere al comodatario. Scarica il proforma.

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 Si stipula un comodato modale quando ad esempio il proprietario di un locale commerciale lo concede gratuitamente – per uso attività – ad un familiare/imprenditore,

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con l’impegno di quest’ultimo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, e ciò allo scopo di conservazione del bene (L’ INTERESSE DEL PROPRIETARIO).  

IN QUALI CASI OCCORRE IL COMODATO MODALE.

Si sottoscrive il contratto di comodato modale nei casi in cui un immobile sia pur concesso in locazione gratuita preveda un obbligo a carico del conduttore. Il modus o onere a carico del comodatario è proprio l’obbligo di accollarsi «il mantenimento del locale per l’interesse del proprietario» a conservarne il valore di mercato. L’affittuario non è tenuto a pagare un canone di locazione per l’uso dell’immobile, ma si obbliga alla conservazione del buono stato dello stesso.

Trattasi di una formula contrattuale unica nel suo genere.

E’ il caso del proprietario di  un capannone industriale che lo concede  in comodato MODALE ad uso gratuito ad un terzo (anche non familiare) purché l’affittuario si obblighi alla sua manutenzione straordinaria.

Ciò preserva da eventuali accertamenti che possano presumere l’onerosità della locazione.

1. AVVISO DI ACCERTAMENTO PER ELUSIONE FISCALE. IL NOSTRO PROFORMA A PROVA DI CONTESTAZIONE.

Ai fini fiscali, la gratuità della locazione (in caso di accertamento) è dimostrabile dall’interesse del concedente a preservare il locale dal deprezzamento per vetustà, dovuta ad inutilizzo, e alla non convenienza economica a sopportarne le spese di ripristino prima della concessione dell’immobile in locazione onerosa.

Chiaramente la prova dell’effettiva gratuità della locazione potrà meglio essere garantita quando esiste un rapporto di parentela tra proprietario e comodatario.

Oltretutto l’onere a carico del comodatario (ripristino e conservazione del locale) non potrà essere considerato corrispettivo tassabile – in capo al comodante – proprio per il non quantificabile costo effettivo dovuto all’onere a carico del comodatario.

2. LE DISPOSIZIONE DI LEGGE SUL COMODATO ART. 1803 DEL CODICE CIVILE.

La regolamentazione del contratto di comodato modale è contenuta nell’art. 1803 del codice civile.

La norma, al primo comma,  definisce il comodato come «quel contratto mediante il quale un soggetto consegna ad un altro un bene mobile o immobile, per servirsene per il tempo e l’uso determinato nel contratto stesso, e riconsegnarlo nel termine concordato». Il comodato è un contratto essenzialmente a “titolo gratuito“.

Colui che riceve il bene comodato, non dovrà corrispondere alcuna  somma al comodante, né impegnarsi ad una controprestazione a suo favore, che in questo caso darebbe luogo ad un normale contratto di locazione a titolo oneroso. Generalmente, il comodato viene utilizzato per favorire – a titolo di cortesia o affettivo – un altro soggetto mediante l’utilizzo di un proprio bene, come  ad esempio un’autovettura, una abitazione e simili.

La gratuità del contratto di comodato dunque sembra sia l’elemento distintivo di tale negozio giuridico, come recita il secondo comma del predetto art. 1803 del codice civile.

3. IL COMODATO MODALE E’ UNA NORMALE LOCAZIONE GRATUITA IN CUI E’ CONSENTITO OBBLIGARE IL COMODATARIO  AD UN ONERE A SUO CARICO CHE COMUNQUE NON COSTITUISCE CORRISPETTIVO.

Prevedere un corrispettivo dietro la consegna del bene comodato, sarebbe causa di decadenza del contratto stesso, e il suo naturale inquadramento in un rapporto locativo oneroso. 

In ogni caso, ci sono delle fattispecie particolari, in cui sebbene  “la peculiarità del negozio giuridico e la sua causa” non verrebbero meno, i contraenti possono raggiungere una intesa che imponga un onere a carico del comodatario detto “modus” tramite la stipula del suddetto contratto di comodato modale.

4. GIURISPRUDENZA SUL COMODATO MODALE.

La tipica “gratuità” del comodato non viene MENO, nel momento in cui il comodatario si obblighi ad un onere o “modus” a suo carico che però «non sia tale da snaturare il rapporto contrattuale gratuito. [Cass. Civ. Senenza. n. 485/2003]». Sarà necessario che questo “modus” a carico del locatario, imposto nel contratto di comodato modale, non si configuri quale corrispettivo del godimento del bene comodato; e in maniera da assumere la caratteristica della controprestazione, che farebbe scaturire, di fatto, un contratto di locazione a titolo oneroso.

Infatti, proprio con puntuale riferimento alla cessione in godimento di un bene immobile, la Corte di Cassazione, ha stabilito anche che “la configurabilità di un rapporto di giuridico di comodato non è esclusa” dalla eventualità che il cessionario sia tenuto a versare al comodante una somma periodica a titolo di rimborso spese, nel caso in cui appunto tale corrispettivo permanga nei limiti del modus od onere da comodato modale. [Sentenza n. 497/997; Sentenza n. 3021/2001; Sentenza n. 2091/1985 della Cassazione civile].

In ossequio all’orientamento giurisprudenziale, la fattispecie concreta, nell’esempio descritto, sarà riconducibile ad una  locazione, quando l’importo dovuto dal comodatario integri un corrispettivo DI NATURA REDDITUALE.

Nel caso inverso in cui la somma da corrispondere, in forza del contratto di comodato modale, sia di piccola entità,  e fuori mercato, e quindi non si riferisca ad  una vera e propria controprestazione o un corrispettivo, la fattispecie concreta sarà qualificabile come comodato modale.

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5.  ESEMPIO DI LEGITTIMO COMODATO MODALE.

Un altro esempio di comodato modale, si ha quando il proprietario di un immobile, nell’esigenza di “conservare”  lo stesso contro la vetustà,  e per  particolari interessi personali, conceda in locazione gratuita un proprio  bene, ma con un onere a carico del comodatario, che consista nel mantenere integro lo stato dell’immobile o a riportarlo allo stato di conservazione precedente il negozio giuridico, sopportandone le spese di manutenzione o ristrutturazione, dietro l’utilizzo del bene stesso.  

In tal caso, l’interesse principale del proprietario è solo la conservazione del bene, motivo per il quale ne concede il godimento a titolo gratuito. Tale interesse non è configurabile in corrispettivo o comunque in un valore riconoscibile quale accrescimento del proprio patrimonio sia reddituale che patrimoniale.

In tal caso sarà necessario indicare “esplicitamente” nel contratto di comodato modale l’onere a carico del comodatario e l’interesse del proprietario, spiegandone e provandone il motivo per cui  lo stesso “onere a carico del comodatario”  non si sostanzi in un incremento del valore dell’immobile riconducibile a fattispecie reddituali fiscalmente rilevanti.

Infine si ricorda che a fini fiscali tale tipo di contratto (di locazione gratuita o comodato modale) è soggetto a particolare attenzione da parte degli Uffici finanziari, in quanto il contratto di comodato potrebbe essere utilizzato “abbastanza facilmente” a scopi di elusione fiscale.

Vi proponiamo il nostro proforma di comodato modale, con  cui potrete concedere in comodato ad  impresa il vostro immobile strumentale, a titolo gratuito ma stabilendo un onere a carico della medesima, che NELL’ESEMPIO è la conservazione del valore del bene.

Il nostro proforma contiene le formule e i richiami di legge e giurisprudenziali con sentenze della cassazione che consentono di dimostrare che l’ONERE o modus a carico del comodatario non costituisce reddito imponibile a carico del proprietario. Ciò in quanto il vantaggio conseguito è esclusivamente patrimoniale.

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Finanziamento da privato a società o ente. Contratto preimpostato

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FINANZIAMENTO DA PRIVATO NON SOCIO A SRL – MODELLO PRECOMPILATO PROFESSIONALE GARANTITO.

Contratto finanziamento da privato non socio a srl, o a favore di altri enti, come  consentito da deliberazione CICR/2005. bankitalia.

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Si pone con frequenza il dubbio, se una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. commerciale) possa ricevere un finanziamento da “un soggetto privato, terzo non socio” (o altre società o enti non finanziatori istituzionali) vista l’attuale difficoltà delle imprese di accesso al credito bancario.

Ci riferiamo, alla possibilità di raccolta di risparmio tra il pubblico, o acquisizione di finanziamenti, non consentita in linea generale alle imprese commerciali, ma esclusivamente agli operatori professionali, ossia a Banche e società Finanziarie, come da vigente normativa bancaria (T.U.B.).

Ma a tale divieto esiste un importante eccezione che permette per legge anche il finanziamento ricevuto:

1) Dai soci che abbiano acquisito (nella società da finanziare) partecipazioni da almeno 3 mesi, e che detengano almeno il 2% del capitale sociale. Questi potranno erogare alla società partecipata un «finanziamento in conto socio» purché ciò sia consentito «dallo Statuto sociale». 

2) Da altri soggetti diversi dai precedenti (come nel nostro caso), quando il finanziamento erogato risulti da REGOLARE contratto di PRESTITO, stipulato mediante trattative private e mediante stipula di contratto di finanziamento, in cui sia indicato anche «la natura» del prestito medesimo. Secondo il CICR, quindi, non costituisce “raccolta di risparmio tra il pubblico” l’acquisizione di un finanziamento privato ricevuto da un “terzo”  non socio.

Le condizioni per l’ammissibilità di tale particolare operazione di finanziamento sono due:

1) Il finanziamento deve essere concordato mediante trattativa privata e non offerta pubblica,  

2) Nel contratto deve essere ben indicata la natura e la destinazione del prestito.

Ciò è indicato all’art. 2 comma 2 della delibera suddetta, del CICR,  che recita: «Non  costituisce  raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione all’emissione di moneta elettronica; presso   soci,  dipendenti  o  società  del  gruppo  secondo  le disposizioni della presente delibera; sulla  base  di  trattative  personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento»

Qui vi proponiamo il modello di contratto di finanziamento privato pronto all’uso, estratto da scrittura di finanziamento reale, dove una società commerciale ha ricevuto in prestito una somma importante per mettere in atto investimenti immobiliari e precisamente l’acquisto di un’area edificatoria. Operazione, QUINDI, lecita in quanto soddisfatte le due condizioni necessarie.

Nell’esempio DI PRESTITO PRIVATO, contenuto nel modello con tutti i richiami legislativi,  la società finanziata si è impegnata a restituire il finanziamento ricevuto dopo 18 MESI dalla data di erogazione, ovviamente gravato dagli interessi passivi (da concordare in contratto) A FAVORE del finanziatore.
 
Un modus, una possibilità,  nella fattispecie di una società immobiliare, per realizzare alti guadagni e CREARE IMPORTANTI immobilizzazioni, senza dover passare dal giogo delle banche, ma acquisendo la liquidità necessaria da privati finanziatori. 
 
TUTTO CIO’ E’ LEGALE E CONSENTITO E IL DEBITO CONTRATTO DOVRA’ ESSERE REGISTRATO IN CONTABILITA’ ALLA VOCE  “FINANZIAMENTO ACQUISITO DALLA SOCIETA’/SIG. … CON DESTINAZIONE ….”. 
 
Attenzione, al rapporto finanziario occorre conferire data certa. A tale scopo consigliamo, una volta effettuata la sottoscrizione, di contro-inviare (tra le parti) lo stessa scrittura a mezzo piego raccomandato a.r..
 
Se hai bisogno di effettuare tale “particolare” operazione di prestito, erogato da un privato non socio a favore di una impresa, società o onlus, oppure tra altri soggetti giuridici tra di loro non partecipanti, evitando accertamenti per elusione fiscale, evasione o operazioni fraudolente,

potrai utilizzare questo utilissimo schema preimpostato, estratto da una reale operazione già controllata e validata dagli organi competenti.

FONTE: DELIBERAZIONE CICR N. 1058 19/07/2005 e art. 11 lett. g) ultimo periodo T.U.B..

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Cessione di azienda facsimile preliminare download agg. 11 maggio 2017

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Quando si STA PER VENDERE “la propria attività”  è sempre opportuno e consigliato, prima del rogito notarile, stipulare un contratto preliminare di cessione di azienda, in cui le parti si obbligano – reciprocamente – ad acquistare e vendere ad una determinata data, e a determinate condizioni, l’attività oggetto di cessione di azienda.

Il proforma professionale di contratto preliminare di cessione di azienda , QUI ACQUISTABILE, è stato elaborato da esperti nel settore, e già pronto per le firme (essendo contenute in esso tutte le formule di legge per comporre e stipulare un contratto di cessione di azienda perfetto sia dal punto di vista giuridico che fiscale).

Dopo aver scaricato il modello in formato “DOC” l’unica operazione da eseguire sarà inserire i dati anagrafici delle parti, le autorizzazioni dell’azienda in cessione, le licenze, i brevetti ed ogni altro diritto trasferibile; la parte cessionaria acquirente, le condizioni economiche della cessione, la caparra ricevuta, la data presunta del rogito notarile. Fatto questo il tuo preliminare di cessione di azienda è perfetto e si potrà stampare per la sottoscrizione.

Stipulando il preliminare di cessione di azienda, l’operazione potrà dirsi conclusa, avendo entrambe le parti la sicurezza dell’obbligazione assunta dall’altra, mancando la quale le attività preparatorie del cessionario potrebbero essere inutili e i costi sostenuti pagati inutilmente. 

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Contenuti aggiornati al 26 aprile 2017

facsimile cessione quote srl

La notifica irregolare di Equitalia salva contro l'avviso di intimazione.

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MODELLO PROFESSIONALE RICORSO AVVERSO AVVISO DI INTIMAZIONE. ESTRATTO DA OPPOSIZIONE REALE.


Ricorso precompilato contro “avviso di intimazione di Equitalia” con espropriazione forzata.
Trattasi di modello estratto da reale opposizione contro notifica irregolare di Equitalia che ha prodotto “L’ avviso di intimazione”.

Il Ricorso è composto da 16 pagine in cui sono contenute le migliori sentenze della Suprema Corte di Cassazione che danno ragione al debitore e accordano la sospensione della espropriazione.

Con questo modello non dovrete fare ricerche giurisprudenziali in quanto contiene le migliori Massime della Cassazione in tema di notifica della cartella di pagamento. Uno straordinario lavoro che ti consentirà di elaborare in maniera velocissima un ricorso perfetto e vincente.
L’avviso di intimazione è un atto che prelude all’esproprio da parte dell’ente esattore oggi Agenzia – Entrate Riscossione. Il danno sarà grave nel momento in cui come è successo varie volte, la ex Equitalia conserva notificate cartelle mai ricevute.

È un modello utilissimo, in quanto consente di elaborare la propria istanza di specie in pochissimo tempo, dovendo solo inserire i dati del contribuente, i dati della cartella che ha prodotto L’ avviso di intimazione, e le motivazioni da  collegare alle decine di sentenze già pronte nel modello.

GUARDA PRIMA LA DEMO DEL RICORSO

 
 

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Potrebbe esserti utile per lo stesso tema:

Accertamento con adesione. Istanza e procura cliente

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Vi proponiamo un fac simile di istanza di accertamento con adesione con procura separata.

Rispetto a un fac simile che potrete facilmente trovare in rete, il nostro modello professionale, prevede:

1) L’istanza di accertamento con adesione da inoltrare all’Ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento, con procura costiuita da altro atto a parte.

IN TAL MODO, AVRETE, UNA SOLA PROCURA DAL CLIENTE PER L’INTERO PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL’ACCERTAMENTO. (E QUINDI NON DOVRETE OGNI VOLTA INSERIRE SU OGNI ATTO, RICORSO, APPELLO, ECC… IL MANDATO A MARGINE INCLUSO NELL’ATTO MEDESIMO). UNA VOLTA RICEVUTA LA FIRMA DEL CLIENTE, CHE VOI STESSI AUTENTICHERETE, POTRETE FIRMARE IN AUTONOMIA OGNI ATTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO. E QUESTO SIA PER L’ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI ADESIONE, SIA PER L’EVENTUALE RECLAMO, RICORSO, APPELLO, MEMORIE E SIMILI.

Ritornando all’istanza di accertamento con adesione, il documento è da inoltrare alla sede dell’Ente che ha emesso ─ nei confronti del contribuente ─ un avviso di accertamento per maggiori imponibili accertati ai fini delle imposte dirette, IVA, imposte di registro e imposte indirette in generale, avvisi di rettifica su compravendita, e tributi locali.

Occorre quindi fare attenzione ad inviare l’istanza di accertamento con adesione entro i termini per la proposizione del ricorso, normalmente di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. (Attenzione quindi alla data del timbro sul plico postale ricevuto o alla relata di notifica: infatti questa e’ la sola data che fa fede per la decorrenza dei termini). dalla data dell’invio dell’istanza di accertamento con adesione.

In buona sostanza avendo ricevuto  un avviso di accertamento,  ad esempio il 10 dicembre 2014, avrete 60 giorni per proporre ricorso reclamo, oppure istanza di accertamento con adesione, in tal modo i termini per la proposizione del ricorso si allungano a 150 giorni (60+90) anche nel caso in cui il tentativo di patteggiamento con l’ufficio, a cui serve l’istanza di accertamento con adesione non vada a buon fine.

NELL’ESEMPIO QUINDI, SE ENTRO IL 7 MAGGIO 2014 non avrete accettato la proposta di adesione che vi avrà offerto l’Agenzia delle Entrate, bisogna produrre ricorso entro il 150° giorno dal 1o dicembre 2014, a pena di inoppugnabilità dell’accertamento che a quel punto diventa definitivo.

istanza di accertamento con adesioneTale strumento deflattivo del contenzioso ─ l’accertamento con adesione ─ si propone di evitare il contenzioso tributario, sia per convenienza dello Stato che rinunciando ad una parte della sua pretesa fiscale, ne ottiene subito il pagamento, e sia per il contribuente, che accordandosi con l’Ufficio, chiude la pratica evitando il rischio che è insito nella proposizione di un ricorso tributario.

 

Autocertificazione compensi sportivi.

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Utilissimo Modello fiscale per il pagamento del compenso sportivi e allenatori.

Gli emolumenti erogati a sportivi per attività di  gara o di addestramento sono soggetti ad altro trattamento fiscale . L’erogazione dei compensi sportivi sono regolati dal Dpr. n. 917/86, art. 67 e 69 e L. n. 133/99, art. 25, 1° c.

L’assoggettamento a tassazione dei compensi pagati ad atleti  varia in relazione agli importi già ricevuti fino  a quel momento dall’inizio dell’anno d’imposta.

  1. Se lo sportivo dichiara di non aver ricevuto,  fino  a quel momento, compensi superiori a 7500 euro dall’inizio dell’anno, l’associazione erogante non applicherà alcuna trattenuta a titolo di imposta;
  2. Se lo sportivo dichiara di aver ricevuto, per l’anno solare xxxx, alla data odierna, compensi e rimborsi forfetari di spese superiori a euro 7.500,00 ma inferiori a euro 20.658,28 sarà soggetto a trattenuta Irpef a  titolo di imposta definitiva  pari  al 23% del lordo, oltre all’addizionale regionale.
  3. Se il percipiente sportivo dichiara che nell’anno solare ha percepito compensi superiori a euro 20658,28, l’ente erogante sarà tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso erogato.

In pratica l’ente erogante sottopone a tassazione il pagamento dell’atleta in base a quanto dichiara sotto sua responsabilità l’atleta medesimo.

Per evitare errori, nel modello qui disponibile sono state predisposte due sezioni. La prima dove il percipiente dichiara sotto la propria responsabilità quanto ha ricevuto nell’anno fino a quel momento, la seconda invece è la certificazione che l’ente erogante certifica di aver corrisposto con una dei tre tipi di tassazione:

  • senza alcuna trattenuta fino a 7500,00 euro.
  • con trattenuta IRPEF  a titolo definitivo se l’atleta fino a quel momento ha ricevuto somme comprese tra 7500 euro e 20.658,28 (in tal caso non dovrà predisporre dichiarazione dei redditi non superando complessivamente euro 20.658,28).
  • con ritenuta d’acconto del 20% quando l’atleta dichiara di aver già ricevuto somme superiore a 20.658,28.

Il modello disponibile garantisce quindi da eventuali errori e responsabilità, sia per l’associazione erogante sia per lo sportivo percipiente.

Un utilissimo modello estratto da attestazione reale utilizzata nello studio professionale.

Per evitare errori che possono costare accertamenti e sanzioni potrai utilizzare il modello qui disponibile, professionale, semplice da modificare e ovviamente garantito.

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Locazione albergo: modello contratto professionale.

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Da diversi anni il contratto di affitto di azienda si è rivelato uno strumento particolarmente utilizzato per la concessione in locazione temporanea della propria attività.


Lo scopo dell’operazione di affitto azienda. (nella fattispecie locazione di albergo).

Con l’affitto di azienda, oltre a permettere al concedente di ricavarne un corrispettivo fisso, è un valido strumento per permettere il passaggio generazionale e soprattutto oggi per bypassare la crisi economica attuale. 

Il nostro proforma è stato utilizzato per la locazione di un albergo ma potrà essere utilizzato per qualsiasi tipo di attività.

Il concedente, con la locazione di azienda, trasforma il rischio-rendimento proprio dell’esercizio di una attività economica, nella garanzia di ottenere un “rendimento periodico certo” formato dal canone di locazione che riceve dall’impresa locataria.

Il proprietario con la sola locazione ad esempio del proprio albergo si assicura il mantenimento nel tempo del valore economico del complesso aziendale concesso in locazione.

Dinamica dell’affitto azienda.

Ma l’affitto anzichè l’acquisto è conveniente anche per l’affittuario, infatti con la locazione l’impresa subentrante acquista la disponibilità dell’esercizio dell’attività «senza dover sostenere notevoli investimenti iniziali».

Prima dell’obbligatorio rogito notarile o della scrittura privata autenticata è opportuno redigere un preliminare di affitto di azienda in cui sono stabilite tutte le condizioni a cui l’operazione sarà soggetta.

Anche se sono diversi gli interventi normativi di carattere fiscale che hanno reso l’ affitto di azienda più oneroso rispetto al passato ancora oggi è un’operazione molto appetibile grazie alla idoneità del negozio giuridico a svolgere svariate funzioni e a costituire uno strumento negoziale più adatto in relazione alle diverse situazioni economiche e personali.

Ci riferiamo alla norma anti-elusiva introdotta dall’ art. 35 comma 10 quater del DL N. 223/2006 che ha lo scopo di impedire la diffusione di comportamenti evasivi basati sul ricorso all’affitto di azienda, anziché alla concessione in affitto dell’immobile, e quindi allo scopo di evitare la disciplina delle imposte dirette gravanti sulle locazioni di fabbricati strumentali.

Dinamica affitto azienda.

Il contratto di affitto di azienda è disciplinato dall’art. 2561 del c.c. il quale, pur trattando dell’usufrutto potrà essere ben applicato anche  all’affitto di azienda per relazione.

Infatti la locazione di azienda commerciale viene espressamente richiamata nell’art. 2562 del c.c..

Abbiamo preparato un contratto di affitto di azienda preliminare (nella fattispecie per un albergo) che ti consente di sottoscrivere “l’impegno” alla concessione della tua attività quando non è ancora possibile stipulare il rogito notarile di reale subentro nell’azienda.

Il preliminare di affitto di azienda viene di solito stipulato quando l’affittuario non è ancora pronto per subentrare nell’esercizio dell’attività ma intende impegnarsi con il proprietario, e questo a sua volta, a cedere in locazione l’azienda ad una determinata data.

Il nostro proforma in realtà non è  un fac simile che delinea solo la struttura dell’atto, ma un contratto preliminare di affitto di azienda realmente utilizzato per i clienti di studio pronto e completo per essere firmato con tutte le clausole giuridiche e fiscali necessarie. Contiene quindi tutti gli articoli già scritti in maniera tale che una volta acquistato il proforma occorrerà solo inserire i dati anagrafici delle parti, e la data presunta della stipula del rogito notarile.

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Locazione inferiore a 30 giorni ( facsimile ) Consigliata la forma scritta contro il rischio favoreggiamento.

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Facsimile di contratto di locazione inferiore a 30 giorni.

Locazione inferiore a 30 giorni ( facsimile ) Consigliata la forma scritta contro il rischio favoreggiamento. Quando l’affitto si riferisce a  una locazione di immobile con durata inferiore a 30 giorni, non sussiste obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (se non  in caso d’uso).

Si pensi ad esempio all’affitto della casa in una località sciistica o turistica in genere per 15 giorni.

Il contratto di locazione inferiore a 30 giorni non è soggetto a registrazione in termine fisso, e il locatore potrà anche applicare la favorevole cedolare secca sull’affitto ricevuto.

Ma anche se per il contratto di locazione inferiore a 30 giorni non ne è obbligatoria la forma scritta, nè la registrazione

diventa

assolutamente consigliata ai fini della comunicazione dei dati dell’inquilino alla Questura, in ottemperanza alla LEGGE ANTIMAFIA.

È dibattuta l’obbligatorietà di tale comunicazione,  ma non vi è dubbio che questa vi esimerà da ogni responsabilità penale.

Sebbene le norme in vigore esentano il locatore dalla redazione del contratto in forma scritta La COMUNICAZIONE ANTIMAFIA DI FATTO É OBBLIGATORIA, in quanto vi solleva da ogni responsabilità … Anzi, senza la comunicazine, dovrete essere  voi a verificare l’identità dell’inquilino, e a inoltrare denuncia nel caso si scopre essere un ricercato.

La non obbligatorietà della forma scritta non vi esime quindi dalla responsabilità di effettuare personalmente i controlli sul locatario, sopratutto quando non conosciuto.

Oltretutto la forma scritta è consigliata per i seguenti motivi:

  • In assenza di un contratto di locazione, l’Ufficio potrà contestarvi che l’affitto sia superiore a 30 giorni, e imputarvi le sanzioni per omissione di imposta di registro, bollo, e quant’altro.
  • Inoltre, se siete un locatore che non ha ottenuto il pagamento del canone unico, non avendo un contratto di locazione non potrete registrarlo per l’uso legale al fine di richiedere al conduttore, per vie legali, il pagamento del dovuto.

Il facsimile qui scaricabile, propone in maniera semplice e senza costi esosi, la possibilità di evitar ogni rischio di questo tipo.

Per il suo completamento, in quanto modello estratto da caso reale, basterà solo inserire i vostri dati nei campi indicati e lasciati vuoti.

Sicuri del nostro prodotto lo garantiamo con la formula soddisfatto o rimborsato dell’intero prezzo.

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Prodotto realizzato da GIUSEPPE.A.MEROLA – Commercialista – Revisore contabile – Responsabile del sito rivista fiscale web, iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 sez. A, coperto da polizza professionale Axa Mps.

 

Ristrutturazioni edilizie: dichiarazione sostitutiva.

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Proponiamo gratuitamente la dichiarazione sostitutiva occorrente per auto-certificare l’autenticità dei lavori di “ristrutturazione edilizia”, eseguiti personalmente in economia. Trattasi di piccole opere, con acquisto di solo materiale, per il quale si potrà fruire ugualmente della detrazione fiscale, ovviamente pagando le fatture (per l’acquisto del materiale: mattonelle, cemento, ecc.) tramite bonifico bancario, ma senza l’opera di una impresa in quanto eseguiti personalmente dal proprietario, affittuario o detentore quali lavori in economia.

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
PER LAVORI IN ECONOMIA REALIZZATI DAL PROPRIETARIO O DETENTORE DELL’IMMOBILE AI FINI DELLA DETRAZIONE FISCALE PREVISTA DALL’ART. 16-BIS DEL TUIR DPR 917/86 PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

DATI ANAGRAFICI

           _l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________                  nat_ a ______________________ il __________ codice fiscale ____________________

residente a ____________________________________________________________________    via/corso/______________________________________________________________________

 consapevole che, l’eventuale dichiarazione sostitutiva mendace o falsamente sottoscritta,
verrà punita ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000  che stabilisce le sanzioni previste dal Codice
Penale (art.483) e dalle norme penali in materia di false dichiarazioni in atti, oltre alle conseguenze
amministrative ;
 a conoscenza che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione sostitutiva, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR
445/2000;
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000;

DICHIARA 

Che sull’immobile sito in ___________________Via __________________________, n. ___,

distinto in Catasto al Foglio_______ mappale _______ subalterno ______,

rendita catastale ________vani__________

di cui è proprietario/usufruttuario/detentore/locatario

saranno eseguiti i seguenti lavori di:
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

con inizio dal giorno ________________

che per tali lavori non vi è obbligo di presentazione del DURC, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto provvederà direttamente all’esecuzione dei suddetti lavori economia in in quanto trattasi di:
– opere di modesta entità;
– opere riguardanti parti strutturali dell’edificio;
– opere  riguardanti l’impiantistica.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 comma 3 del DPR n. 445 del 28/12/2000 alla presente dichiarazione viene allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Tanto ad attestare la reale esecuzione dei lavori al fine di fruire della detrazione fiscale prevista dall’art. 16- bis del TUIR (DPR 917/86).
_____________, ___________ IL DICHIARANTE ____________________________
 Consigliamo di spedire autonomamente la presente dichiarazione sostitutiva (per ristrutturazioni edilizie) per dare data certa alla sottoscrizione attraverso il timbro postale di spedizione.

Autocertificazione compensi sportivi.

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Utilissimo Modello fiscale per il pagamento del compenso sportivi e allenatori.

Gli emolumenti erogati a sportivi per attività di  gara o di addestramento sono soggetti ad altro trattamento fiscale . L’erogazione dei compensi sportivi sono regolati dal Dpr. n. 917/86, art. 67 e 69 e L. n. 133/99, art. 25, 1° c.

L’assoggettamento a tassazione dei compensi pagati ad atleti  varia in relazione agli importi già ricevuti fino  a quel momento dall’inizio dell’anno d’imposta.

  1. Se lo sportivo dichiara di non aver ricevuto,  fino  a quel momento, compensi superiori a 7500 euro dall’inizio dell’anno, l’associazione erogante non applicherà alcuna trattenuta a titolo di imposta;
  2. Se lo sportivo dichiara di aver ricevuto, per l’anno solare xxxx, alla data odierna, compensi e rimborsi forfetari di spese superiori a euro 7.500,00 ma inferiori a euro 20.658,28 sarà soggetto a trattenuta Irpef a  titolo di imposta definitiva  pari  al 23% del lordo, oltre all’addizionale regionale.
  3. Se il percipiente sportivo dichiara che nell’anno solare ha percepito compensi superiori a euro 20658,28, l’ente erogante sarà tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso erogato.

In pratica l’ente erogante sottopone a tassazione il pagamento dell’atleta in base a quanto dichiara sotto sua responsabilità l’atleta medesimo.

Per evitare errori, nel modello qui disponibile sono state predisposte due sezioni. La prima dove il percipiente dichiara sotto la propria responsabilità quanto ha ricevuto nell’anno fino a quel momento, la seconda invece è la certificazione che l’ente erogante certifica di aver corrisposto con una dei tre tipi di tassazione:

  • senza alcuna trattenuta fino a 7500,00 euro.
  • con trattenuta IRPEF  a titolo definitivo se l’atleta fino a quel momento ha ricevuto somme comprese tra 7500 euro e 20.658,28 (in tal caso non dovrà predisporre dichiarazione dei redditi non superando complessivamente euro 20.658,28).
  • con ritenuta d’acconto del 20% quando l’atleta dichiara di aver già ricevuto somme superiore a 20.658,28.

Il modello disponibile garantisce quindi da eventuali errori e responsabilità, sia per l’associazione erogante sia per lo sportivo percipiente.

Un utilissimo modello estratto da attestazione reale utilizzata nello studio professionale.

Per evitare errori che possono costare accertamenti e sanzioni potrai utilizzare il modello qui disponibile, professionale, semplice da modificare e ovviamente garantito.

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