Sappiamo che artigiani e commercianti aderenti al regime forfettario, anche per il 2019 hanno diritto alla riduzione dei contributi fissi nella misura del 35% rispetto al minimale ordinario.

L’INPS, nel merito ha fornito chiarimenti in merito per l’appunto al regime contributivo agevolato a favore dei c.d. forfettari, che artigiani e commerciante possono avvalersi di una riduzione del minimale pari al 35% rispetto alla contribuzione fissa ordinaria.

Nel comunicato dell’Inps, si fa preliminarmente menzione dei contributi minimi agevolati a favore dei possessori dei requisiti di legge, in particolare a favore di coloro che hanno optato per il regime fiscale forfettario.

Le disposizioni in essere, sono contenute nella L. 190/2014 (articolo 1, comma 82) e nella Legge n. 208/2015, rispettivamente chiarite con il messaggio Inps n. 1035/2015 per il primo anno di applicazione – in cui il minimale era completamente azzerato – e con la circolare n. 35/2016 fornite dall’Istituto di previdenza in cui il minimale invece veniva ripristinato anche per i forfettari ma con la possibilità di optare entro il 28 febbraio, per il pagamento ridotto.

La nota INPS, spiega che nel momento in cui il contribuente fuoriesce dal regime forfettario, viene meno il diritto alla riduzione del minimale, oppure per scelta del contribuente che sia pur restando in regime forfettario intende pagare l’inps minimale senza riduzione.

In tali casi il regime ordinario viene ripristinato a decorrere dal 1° di gennaio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti (come ad esempio il ritorno al regime IVA) o nell’anno successivo domanda di uscita dalla riduzione pur sussistendone il diritto.

In ogni caso, la nota INPS si è resa necessaria in quanto sono sorte difficoltà interpretative a carico dei contribuenti titolari di partita iva, che appena iniziato il nuovo anno, non possono decidere e calcolare il regime da scegliere e quindi non sanno se subiranno la perdita della riduzione inps o potranno ancora utilizzarne gli effetti agevolativi finanziari.

Da qui, L’INPS ha deciso che il termine ultimo per l’opzione cade il 28 febbraio dell’anno, e produce effetti dall’anno successivo, sia che il contribuente nell’anno sia ritornato al regime ordinario, effettuando la comunicazione entro il 28 febbraio 2018 dell’anno.

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