Il comma 3 dello stesso articolo ha disposto che i contribuenti che alla data di pubblicazione del Decreto avessero già provveduto al versamento del 99% dell’acconto previsto, senza potersi avvalere del differimento, hanno diritto ad un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Il differimento è stato previsto solo le persone fisiche , sulla seconda o unica rata di acconto IRPEF, cedolare secca sugli affitti, e i minimi in riguardo all’imposta sostitutiva sui loro redditi commerciali o professionali.
I codici tributo per utilizzare il credito d’imposta sono:
- 1797: per l’eccedenza dell’imposta sostitutiva pagata dai contribuenti minimi.;
- 1844: per l’eccedenza dell’imposta sostitutiva (CEDOLARE SECCA) sugli affitti;
- 4035: per l’eccedenzaz dell’imposta IRPEF.
Tali codici vanno indicati nella sezione erario, importi a credito ed indicando l’anno nel formato “AAAA”.
Facendo un esempio:
se al rigo RN33 (differenza) di Unico/2011 l’importo a saldo 2010 è stato di euro 1000, il primo acconto sul 2011 è stato versato per euro 396,00 ( 1000 x 99% x 40%) a giugno 2011 ed il secondo acconto se è stato versato prima del differimento è stato corrisposto in euro 594,00 ( 1000 x 99% x 60%).
Con il provvedimento l’acconto totale del 99% è stato ridotto di 17 punti.
POTREBBE INTERESSARTI:
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