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Spesometro: obbligo anche per le associazioni.

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 Dalle ultime notizie giunte dall’Agenzia delle Entrate anche le associazioni non profit sono obbligate all’invio dello spesometro quando in possesso di partita IVA. 

L’obbligo dello spesometro sussiste anche per le associazioni non lucrative che siano in possesso di numero di partita Iva e sebbene abbiano optato per il regime forfettario di determinazione dell’imposta detraibile del 50%.

Quindi inserimento nello spesometro delle fatture passive ricevute dall’associazione sportiva dilettanti e delle “fatture attive” ad esempio per sponsorizzazioni.

Tutte le associazioni non lucrative in genere, che siano in possesso di partita e che hanno comunicato l’opzione dell’Iva forfettizzata prevista dalla legge n. 398/91 (50% del dovuto) sono obbligate ad inviare l’elenco clienti e fornitori o spesometro.

L’opzione, ex lege 398/91, attribuisce la detrazione forfettaria IVA pari al 50% del DOVUTO IN RIGUARDO ALLE FATTURE ATTIVE, e pur non avendo l’obbligo di registrazione analitica delle stesse (fatture attive) si dovranno comunque comunicare per gli importi relativi ad acquisto di beni e servizi relativi all’attività commerciale correlata a quella istituzionale e per gli importi relativi alle operazioni attive soggette IVA.

Per quanto concerne le fatture passive che si riferiscano ad acquisti per attività istituzionale e commerciale, è sufficiente comunicare i soli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Le spese relative ad utenze non devono essere inserite nello spesometro perché già oggetto di autonoma comunicazione all’anagrafe tributaria.

Buona nomra per gli incroci per sponsorizzazioni in parte non esistenti.

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