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Sgravi contributivi per l’assunzione di donne con contratto di inserimento.

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I contratti di inserimento hanno visto pubblicare il decreto interministeriale che ha stabilito le aree geografiche in relazione alle agevolazioni contributive previste per le assunzioni di donne di ogni età senza lavoro da almeno 6 mesi.

L’INPS con la circolare n. 166 del 5 dicembre 2013 ha fornito ulteriori chiarimenti al riguardo, concernenti gli adempimenti dei datori di lavoro per ottenere gli sgravi contributivi.

In particolare l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione degli sgravi contributivi riguardanti l’assunzione di manodopera femminile con contratto di inserimento nel periodo 2009-2012.

Gli aiuti riguardano gli sgravi contributivi introdotti dal DECRETO INTERMINISTERIALE del 10 aprile 2013, che dava attuazione alla normativa

contenuta nell’art. 54 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003.

 

Tale norma è stata poi abrogata dalla Legge n. 92 del 2013 (Riforma Fornero) ad eccezione che per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012.

Il datore di lavoro potrà accedere agli sgravi contributivi previsti acquisendo una dichiarazione di responsabilità da parte della donna lavoratrice, che autocertifichi il possesso dei requisiti previsti dalla legge suddetta poi abrogata.

L’Inps ha comunicato che vigilerà a campione sull’esistenza dei suddetti requisiti attestati con la dichiarazione sostitutiva.

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