Nel tema specifico che riguarda l’esecuzione di rimborsi d’imposta a favore di società già estinte e cancellate dal R.I., e dopo la riforma societaria in ossequio al D.Lgs.to 6/2003, viene a mancare un soggetto rappresentante e legittimato a ricevere il rimborso dovuto alla società estinta.
In tal caso l’Agenzia ritiene che il diritto al rimborso può essere riconosciuto direttamente a ciascun socio, in proporzione alle quote possedute presso la società estinta.
In tal caso ogni socio può chiedere direttamente la sua parte di rimborso o delegare altri soci o terzi per il ricevimento dello stesso.
Gli ex-soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare, nel caso più semplice l’ex liquidatore della società estinta.
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