La “presentazione” della dichiarazione dei redditi può avvenire solo mediante trasmissione telematica.
Con la sentenza 20047/2013 la Cassazione ha affermato che costituisce “presentazione al fisco della dichiarazione dei redditi” solo l’invio con modalità telematica della stessa denuncia in autoliquidazione dei redditi, tramite entratel o fisconline, una banca convenzionata o un Ufficio delle Poste italiane S.p.A..
Diversamente la dichiarazione dei redditi è omessa. Il fatto invece che il contribuente è tenuto alla conservazione di una copia cartacea firmata non ha validità di presentazione.
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