PENSIONE DI INVALIDITA’. Dal 23 agosto 2013 sono stati modificati i requisiti di reddito utili al diritto all’assegno di invalidità civile.

L’art. 10 della L. n. 99/2013 che ha convertito il dl 76/2013 (decreto lavoro), ha modificato alcuni aspetti rilevanti in merito al diritto all’assegno di invalidità.

A partire dal 23 agosto scorso, ossia dall’entrata in vigore della L. 99/2013, il tetto reddituale massimo per avere diritto alla pensione di invalidità è costituito solo dal reddito personale dell’invalido e non anche degli altri componenti il nucleo familiare.

Il limite massimo di reddito per l’anno 2013 (oltre il quale l’assegno di invalidità non è spettante) è pari ad euro 16.127,00.

Ciò significa che gli invalidi civili che hanno altri redditi, non superiori a 16127 euro, avranno sempre diritto all’assegno di invalidità civile, e non rilevando come detto gli altri redditi dei componenti il proprio nucleo familiare.

I nuovi requisiti sono validi sia per le nuove pensioni di invalidità sia per quelle sospese, non definite o in contenzioso.

Non sono validi solo per coloro che alla data del 23 agosto 2013 già erano titolari percettori dell’assegno.

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