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Finanziamento DA PRIVATO NON SOCIO A SRL.

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FINANZIAMENTO DA PRIVATO NON SOCIO A SRL – MODELLO PRECOMPILATO PROFESSIONALE GARANTITO

Operazione di finanziamento consentita da deliberazione CICR/2005.

Si pone con frequenza il dubbio, se una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. commerciale) possa ricevere un finanziamento da “un soggetto privato, terzo non socio” (o altre società o enti non finanziatori istituzionali) vista l’attuale difficoltà delle imprese di accesso al credito bancario.

Ci riferiamo alla possibilità di raccolta di risparmio tra il pubblico o acquisizione di finanziamenti, non consentita in linea generale alle imprese commerciali, ma esclusivamente agli operatori professionali ossia a Banche e società Finanziarie, come da vigente normativa bancaria (T.U.B.).  Ad eccezione del finanziamento ricevuto: 1) Dai soci che abbiano acquisito (nella società da finanziare) partecipazioni da almeno 3 mesi, e che detengano almeno il 2% del capitale sociale. Questi potranno erogare alla società partecipata un «finanziamento in conto socio» purché ciò sia consentito «dallo Statuto sociale».  2) Da altri soggetti diversi dai precedenti (come nel nostro caso), quando il finanziamento erogato risulti da REGOLARE contratto di PRESTITO stipulato mediante trattative private e mediante stipula di contratto di finanziamento in cui sia indicato anche «la natura» del prestito. Secondo il CICR, quindi, non costituisce “raccolta di risparmio tra il pubblico” l’acquisizione di un finanziamento privato ricevuto da un “terzo”  non socio.

Le condizioni per l’ammissibilità di tale operazione di finanziamento quindi sono due:

1) Il finanziamento sia concordato mediante trattativa privata e non offerta pubblica,  2) E nel contratto sia ben indicata natura e destinazione del prestito.

Ciò è indicato all’art. 2 comma 2 della delibera suddetta che recita: «Non  costituisce  raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione all’emissione di moneta elettronica; presso   soci,  dipendenti  o  società  del  gruppo  secondo  le disposizioni della presente delibera; sulla  base  di  trattative  personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento»

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Qui vi proponiamo il modello di contratto di finanziamento privato pronto all’uso, estratto da scrittura di finanziamento reale, dove una società commerciale ha ricevuto in prestito una somma importante per mettere in atto investimenti immobiliari e precisamente l’acquisto di un’area edificatoria. Quindi operazione di finanziamento lecita in quanto soddisfatte le due condizioni necessarie. Nell’esempio la società finanziata si è impegnata a restituire il finanziamento ricevuto dal terzo privato non socio dopo 18 MESI dalla data di erogazione, ovviamente gravato dagli interessi passivi (da concordare in contratto) A FAVORE del finanziatore. Un modus, una possibilità,  nella fattispecie di una società immobiliare, per realizzare alti guadagni e CREARE IMPORTANTI immobilizzazioni, senza dover passare dal giogo delle banche, ma acquisendo un mutuo con trattative private. 

 
TUTTO CIO’ E’ LEGALE E CONSENTITO E IL DEBITO CONTRATTO DOVRA’ ESSERE REGISTRATO IN CONTABILITA’ ALLA VOCE  “FINANZIAMENTO ACQUISITO DALLA SOCIETA’/SIG. … CON DESTINAZIONE ….”. 
 
Attenzione, al rapporto finanziario occorre conferire data certa. A tale scopo consigliamo, una volta effettuata la sottoscrizione, di contro-inviare (tra le parti) lo stessa scrittura a mezzo piego raccomandato a.r..
 
Se hai bisogno di effettuare tale “particolare” operazione di prestito, erogato da un privato non socio a favore di una impresa, società o onlus, oppure tra altri soggetti giuridici tra di loro non partecipanti,  potrai utilizzare questo utilissimo schema preimpostato, estratto da reale operazione, già controllata e validata dagli organi competenti.
FONTE: DELIBERAZIONE CICR N. 1058 19/07/2005 e art. 11 lett. g) ultimo periodo T.U.B..
 
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Locazione albergo: modello contratto professionale.

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Da diversi anni il contratto di affitto di azienda si è rivelato uno strumento particolarmente utilizzato per la concessione in locazione temporanea della propria attività.


Lo scopo dell’operazione di affitto azienda. (nella fattispecie locazione di albergo).

Con l’affitto di azienda, oltre a permettere al concedente di ricavarne un corrispettivo fisso, è un valido strumento per permettere il passaggio generazionale e soprattutto oggi per bypassare la crisi economica attuale. 

Il nostro proforma è stato utilizzato per la locazione di un albergo ma potrà essere utilizzato per qualsiasi tipo di attività.

Il concedente, con la locazione di azienda, trasforma il rischio-rendimento proprio dell’esercizio di una attività economica, nella garanzia di ottenere un “rendimento periodico certo” formato dal canone di locazione che riceve dall’impresa locataria.

Il proprietario con la sola locazione ad esempio del proprio albergo si assicura il mantenimento nel tempo del valore economico del complesso aziendale concesso in locazione.

Dinamica dell’affitto azienda.

Ma l’affitto anzichè l’acquisto è conveniente anche per l’affittuario, infatti con la locazione l’impresa subentrante acquista la disponibilità dell’esercizio dell’attività «senza dover sostenere notevoli investimenti iniziali».

Prima dell’obbligatorio rogito notarile o della scrittura privata autenticata è opportuno redigere un preliminare di affitto di azienda in cui sono stabilite tutte le condizioni a cui l’operazione sarà soggetta.

Anche se sono diversi gli interventi normativi di carattere fiscale che hanno reso l’ affitto di azienda più oneroso rispetto al passato ancora oggi è un’operazione molto appetibile grazie alla idoneità del negozio giuridico a svolgere svariate funzioni e a costituire uno strumento negoziale più adatto in relazione alle diverse situazioni economiche e personali.

Ci riferiamo alla norma anti-elusiva introdotta dall’ art. 35 comma 10 quater del DL N. 223/2006 che ha lo scopo di impedire la diffusione di comportamenti evasivi basati sul ricorso all’affitto di azienda, anziché alla concessione in affitto dell’immobile, e quindi allo scopo di evitare la disciplina delle imposte dirette gravanti sulle locazioni di fabbricati strumentali.

Dinamica affitto azienda.

Il contratto di affitto di azienda è disciplinato dall’art. 2561 del c.c. il quale, pur trattando dell’usufrutto potrà essere ben applicato anche  all’affitto di azienda per relazione.

Infatti la locazione di azienda commerciale viene espressamente richiamata nell’art. 2562 del c.c..

Abbiamo preparato un contratto di affitto di azienda preliminare (nella fattispecie per un albergo) che ti consente di sottoscrivere “l’impegno” alla concessione della tua attività quando non è ancora possibile stipulare il rogito notarile di reale subentro nell’azienda.

Il preliminare di affitto di azienda viene di solito stipulato quando l’affittuario non è ancora pronto per subentrare nell’esercizio dell’attività ma intende impegnarsi con il proprietario, e questo a sua volta, a cedere in locazione l’azienda ad una determinata data.

Il nostro proforma in realtà non è  un fac simile che delinea solo la struttura dell’atto, ma un contratto preliminare di affitto di azienda realmente utilizzato per i clienti di studio pronto e completo per essere firmato con tutte le clausole giuridiche e fiscali necessarie. Contiene quindi tutti gli articoli già scritti in maniera tale che una volta acquistato il proforma occorrerà solo inserire i dati anagrafici delle parti, e la data presunta della stipula del rogito notarile.

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Contratto finanziamento da privato a srl

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FINANZIAMENTO DA PRIVATO NON SOCIO A SRL – MODELLO CONTRATTO PRECOMPILATO PROFESSIONALE GARANTITO

Operazione di finanziamento consentita da deliberazione CICR/2005 19/7/2005 art2 co2.

Si pone con frequenza il dubbio, se una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. commerciale) possa ricevere un finanziamento da “un soggetto privato, terzo non socio” (o altre società o enti non finanziatori istituzionali) vista l’attuale difficoltà delle imprese di accesso al credito bancario.

Ci riferiamo alla possibilità di raccolta di risparmio tra il pubblico o acquisizione di finanziamenti, non consentita in linea generale alle imprese commerciali, ma esclusivamente agli operatori professionali ossia a Banche e società Finanziarie, come da vigente normativa bancaria (T.U.B.).  

Ad eccezione del finanziamento ricevuto: 

1) Dai soci che abbiano acquisito (nella società da finanziare) partecipazioni da almeno 3 mesi, e che detengano almeno il 2% del capitale sociale. Questi potranno erogare alla società partecipata un «finanziamento in conto socio» purché ciò sia consentito «dallo Statuto sociale».

 2) Da altri soggetti diversi dai precedenti (come nel nostro caso), quando il finanziamento erogato risulti da REGOLARE contratto di PRESTITO stipulato mediante trattative private e mediante stipula di contratto di finanziamento in cui sia indicato anche «la natura» del prestito.

Secondo il CICR, quindi, non costituisce “raccolta di risparmio tra il pubblico” l’acquisizione di un finanziamento privato ricevuto da un “terzo”  non socio.

Le condizioni per l’ammissibilità di tale operazione di finanziamento quindi sono due:

1) Il finanziamento sia concordato mediante trattativa privata e non offerta pubblica,  2) E nel contratto sia ben indicata natura e destinazione del prestito.

Ciò è indicato all’art. 2 comma 2 della delibera suddetta 1058 19/07/2005.

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Qui vi proponiamo il modello di contratto di finanziamento privato pronto all’uso, estratto da scrittura di finanziamento reale

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Responsabile del modello: giuseppe merola commercialista – revisore contabile – contrattualista iscritto all’ODCEC di Sala Consilina al n. 101 A, dal 20-5-2000.

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Finanziamento da privato a società o ente. Contratto preimpostato

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MODELLO PRECOMPILATO PROFESSIONALE GARANTITO.

Contratto finanziamento da privato non socio a srl, o a favore di altri enti, come  consentito da deliberazione CICR/2005. bankitalia.

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Si pone con frequenza il dubbio, se una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. commerciale) possa ricevere un finanziamento da “un soggetto privato, terzo non socio” (o altre società o enti non finanziatori istituzionali) vista l’attuale difficoltà delle imprese di accesso al credito bancario.

Ci riferiamo, alla possibilità di raccolta di risparmio tra il pubblico, o acquisizione di finanziamenti, non consentita in linea generale alle imprese commerciali, ma esclusivamente agli operatori professionali, ossia a Banche e società Finanziarie, come da vigente normativa bancaria (T.U.B.).

Ma a tale divieto esiste un importante eccezione che permette per legge anche il finanziamento ricevuto:

1) Dai soci che abbiano acquisito (nella società da finanziare) partecipazioni da almeno 3 mesi, e che detengano almeno il 2% del capitale sociale. Questi potranno erogare alla società partecipata un «finanziamento in conto socio» purché ciò sia consentito «dallo Statuto sociale».

2) Da altri soggetti diversi dai precedenti (come nel nostro caso), quando il finanziamento erogato risulti da REGOLARE contratto di PRESTITO, stipulato mediante trattative private e mediante stipula di contratto di finanziamento, in cui sia indicato anche «la natura» del prestito medesimo. Secondo il CICR, quindi, non costituisce “raccolta di risparmio tra il pubblico” l’acquisizione di un finanziamento privato ricevuto da un “terzo”  non socio.

Le condizioni per l’ammissibilità di tale particolare operazione di finanziamento sono due:

1) Il finanziamento deve essere concordato mediante trattativa privata e non offerta pubblica,

2) Nel contratto deve essere ben indicata la natura e la destinazione del prestito.

Ciò è indicato all’art. 2 comma 2 della delibera suddetta, del CICR,  che recita: «Non  costituisce  raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione all’emissione di moneta elettronica; presso   soci,  dipendenti  o  società  del  gruppo  secondo  le disposizioni della presente delibera; sulla  base  di  trattative  personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento»

Qui vi proponiamo il modello di contratto di finanziamento privato pronto all’uso, estratto da scrittura di finanziamento reale, dove una società commerciale ha ricevuto in prestito una somma importante per mettere in atto investimenti immobiliari e precisamente l’acquisto di un’area edificatoria. Operazione, QUINDI, lecita in quanto soddisfatte le due condizioni necessarie.

Nell’esempio DI PRESTITO PRIVATO, contenuto nel modello con tutti i richiami legislativi,  la società finanziata si è impegnata a restituire il finanziamento ricevuto dopo 18 MESI dalla data di erogazione, ovviamente gravato dagli interessi passivi (da concordare in contratto) A FAVORE del finanziatore.

Un modus, una possibilità,  nella fattispecie di una società immobiliare, per realizzare alti guadagni e CREARE IMPORTANTI immobilizzazioni, senza dover passare dal giogo delle banche, ma acquisendo la liquidità necessaria da privati finanziatori.

TUTTO CIO’ E’ LEGALE E CONSENTITO E IL DEBITO CONTRATTO DOVRA’ ESSERE REGISTRATO IN CONTABILITA’ ALLA VOCE  “FINANZIAMENTO ACQUISITO DALLA SOCIETA’/SIG. … CON DESTINAZIONE ….”.

Attenzione, al rapporto finanziario occorre conferire data certa. A tale scopo consigliamo, una volta effettuata la sottoscrizione, di contro-inviare (tra le parti) lo stessa scrittura a mezzo piego raccomandato a.r..

Se hai bisogno di effettuare tale “particolare” operazione di prestito, erogato da un privato non socio a favore di una impresa, società o onlus, oppure tra altri soggetti giuridici tra di loro non partecipanti, evitando accertamenti per elusione fiscale, evasione o operazioni fraudolente,

potrai utilizzare questo utilissimo schema preimpostato, estratto da una reale operazione già controllata e validata dagli organi competenti.

FONTE: DELIBERAZIONE CICR N. 1058 19/07/2005 e art. 11 lett. g) ultimo periodo T.U.B..

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Lettera di incarico procacciatore d'affari – modello pronto

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Utilissimo modello di lettera di  incarico di procacciatore d’affari.


Modello precompilato, professionale, garantito di lettera di incarico per procacciatore d’affari , necessario ai fini della registrazione alla Camera di Commercio. Il proforma pronto all’uso, è stato estratto da una reale lettera di incarico utilizzata in studio, con cui un’azienda ha incaricato un procacciatore d’affari per la intermediazione dei suoi prodotti. Il procacciatore d’affari differisce dall’ agente di commercio, in quanto non è soggetto a iscrizione AL RAC, anche essendo obbligato comunque al pagamento dell’ENASARCO che anticipa l’azienda per conto del procacciatore d’affari. Le figure professionali dell’agente di commercio e del procacciatore di affari sono “molto simili”  ma hanno rilevanti differenze nelle disposizioni giuridiche che disciplinano le due attività. Il contratto di agenzia è espressamente disciplinato dalla legge mentre il contratto di procacciamento di affari è atipico, non disciplinato espressamente dalla legge. anche se il procacciatore d’affari  nella prassi soggiace comunque a delle regole fissate da principi che si sono fatti strada nella giurisprudenza e nella dottrina. L’agente di commercio è colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente e dietro retribuzione, la conclusione dei contratti in una zona determinata. Il procacciatore di affari, invece, svolge un’attività più limitata (almeno formalmente), non avrebbe  vincolo di stabilità, e la sua attività di raccolta ordina nasce come provvisoria e occasionale, ricevendo allo stesso modo dell’agente le commissione percentuali sul volume di ordini trasmessi alla casa committente. Oggi di fatto, il procacciatore d’affari è STATO INQUADRATO ALMENO A LIVELLO AMMINISTRATIVO, TANT’E CHE HA LA POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI ALLA CCIAA PROPRIO CON TALE DESCRIZIONE “PROCACCIAMENTO D’AFFARI” DIETRO PRESENTAZIONE DI ALMENO UNA LETTERA DI INCARICO PER PROCACCIAMENTO D’AFFARI, DI CUI QUI SOTTO E’ POSSIBILE UTILIZZARNE UN MODELLO ASSOLUTAMENTE PROFESSIONALE E GARANTITO. Prodotto Realizzato dallo studio Merola Giuseppe Sapri sa contact here [purchase_link id="49026" style="" color="red" text="Acquisto"] In promo fino al [date_add day=1] invece di euro 29.90  ]]>

Perizia di stima dei conferimenti societari. Facsimile

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PROPONIAMO MODELLO PRONTO ALL’USO DI PERIZIA DI STIMA RAMO DI AZIENDA, IN CONFERIMENTO A COLLEGATA

E’ necessaria la perizia di stima RAMO DI AZIENDA (da parte di un revisore contabile ex art. 2465 C.C.) “dei beni in natura e di crediti” apportati dai soci a favore di altra  società a titolo di  conferimento.

Il Codice civile infatti recita che “chi conferisce beni in natura o crediti” in una società di capitali deve presentare la perizia di stima giurata redatta da un revisore legale o di una società di revisione che siano iscritti nell’apposito registro. La perizia di ramo di azienda deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati,  e l’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”.        

L’obbligo della perizia di stima, prevista dal comma 1 dell’art. 2465 del C.C. si applica anche nei casi in cui, una società acquista, per un importo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale,  beni o crediti dai soci fondatori, dai soci e dagli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

La disposizione che prevede l’obbligatorietà della perizia di stima di ramo di azienda ai fini di conferimento, è rivolta ad iscrivere in bilancio, il valore effettivo dei beni conferiti dai soci nella società di capitali, a tutela dei terzi.

Precedentemente alla Riforma societaria, ai fini della redazione della perizia di stima di ramo di azienda il procedimento di valutazione richiedeva la nomina di un perito da parte del  Presidente del tribunale  nella cui circoscrizione aveva sede sociale la società conferente.

Ciò in principal modo nei casi di trasformazioni societarie, come ad esempio la trasformazione da società di persone a società di capitali.

Il perito deve essere scelto tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili che valorizza l’azienda o il ramo di azienda nel nostro caso in conferimento in altra società di capitali.

Dal link qui sotto potrete scaricare un fac simile di PERIZIA DI STIMA DI RAMO DI AZIENDA in cui conferente  e conferitaria sono due società a responsabilità limitata in cui la prima apporta ramo d’azienda alla seconda contro nuova partecipazione al capitale sociale.

La perizia di stima ramo di azienda che stai acquistando è un atto realmente utilizzato per il conferimento di ramo di azienda da conferire in altra società.

Oggi le responsabilità del perito verso i terzi sono molto onerose, e con l’utilizzo delle linee logiche contenute nel modello ti garantiamo di poter completare in piena tranquillità e con maggiori utili LA TUA PERIZIA DI STIMA DI RAMO DI AZIENDA.

Siamo disponibili e lieti anche se vorrai interpellarci per un confronto su aspetti controversi della tua perizia.

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Prodotto realizzato da Giuseppe.A.Merola – Commercialista – Revisore contabile – Responsabile del sito rivista fiscale web, iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 sez. A, coperto da polizza professionale Axa Mps.

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