Il commerciante che per tre volte in 5 anni commette la violazione di omesso scontrino fiscale è soggetto alla temporanea chiusura dell’attività anche se effettua il pagamento senza impugnazione dell’avviso di accertamento.

La sanzione di “temporanea chiusura dell’attività” ─ da 15 giorni a 2 anni ─ per reiterata contestazione di omesso scontrinonon è evitabile con la definizione agevolata dell’avviso di accertamento.

A stabilirlo è stata la Corte Suprema con la Sentenza n° 22491/2013, che ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate contro la pronuncia dei giudici del secondo grado, che avevano dichiarato inapplicabile la sanzione di “temporanea chiusura dell’attività” per 3 violazioni di omesso scontrino fiscale ad un esercizio commerciale, che per tre volte in cinque anni, gli era stata contestata la mancata emissione dello scontrino fiscale in giorni diversi.

Secondo i giudici togati,  «l’irrogazione della sanzione di temporanea chiusura dell’attività» prevista dal D.lgs. n° 471/1997 – art. 12, che dispone la sospensione della licenza «non può ritenersi mai impedita dalla definizione agevolata di una o più delle tre violazioni di omesso scontrino» compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, che unitamente creano il presupposto per l’irrogazione della sanzione di temporanea chiusura dell’attività per sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività“.

Ciò quindi anche quando il contribuente ha pagato senza impugnazione l’avviso di accertamento derivante dal verbale di contestazione dell’ omesso scontrino fiscale, nel termine agevolato di 60 giorni. 

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