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Manovra 2023: Spiegazione sintetica.

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MANOVRA 2023: PER I FORFETTARI COSA CAMBIA.

DIRITTO O FACOLTA’ DI ADOZIONE DEL REGIME FORFETTARIO, PER IL NON SUPERAMENTO DEL NUOVO TETTO DI 85000 EURO.

Ricordiamo che chi è titolare di partita iva con codice Ateco compreso tra le costruzioni non puo’ adottare in nessun caso il regime.

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PRIMA DI ANDARE AVANTI RICORDIAMO CHE NON POSSONO MAI UTILIZZARE IL REGIME FORFETTARIO I SOGGETTI SEGUENTI;

  • Coloro che adottano un regime speciale iva, come spettacoli viaggianti e altri;
  • Coloro che non hanno stabile residenza in Italia on in Paesi UE-SEE.
  • Coloro che esercitano attività di cessione di fabbricati.
  • Coloro che hanno partecipazioni a società di persone, associazioni professionali o SRL che esercitano la stessa attività economica o professionale DELLA PROPRIA DITTA INDIVIDUALE CHE SI VORREBBE UTILIZZARE IN FORFETTARIO.

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In seguito al varo della manovra in vigore dall’ 1-1-2023, i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario dall’ 1.1.2023, avranno

queste novità da adottare, che per inciso, crediamo favorevoli nella maggior parte dei casi:

Il tetto massimo per aderire ed utilizzare il regime forfettario passa da 65.000 euro di fatturato a 85.000 di fatturato (non di utile), ossia di ricavi o compensi.

Questo sia per chi adottava nel 2022 il regime semplicato IVA e non ha  superato il tetto di 85k di ricavi / compensi sia che già adottava il regime forfettario ed aveva superato il vecchio tetto di 65.000 euro, e, che senza l’aumento del tetto in manova, sarebbe passato per obbligo al regime semplificato IVA.

LA FATTURAZIONE CARTACEA PER I FORFETTARI CHE NON HANNO SUPERATO NEL 2022 RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 25.000 EURO E’ ANCORA POSSIBILE. Ma dal 2024 tutti i forfettari saranno obbligati ad emettere fattura a mezzo SDI.

Ricordiamo ancora che chi supera nel 2023, l’importo di ricavi o compensi pari o superiori a 100.000 euro, dovrà applicare da subito il regime iva, e fatturare con IVA. In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non essendo tale evento previsto in LEGGE DI BILANCIO 2023, presumiamo per logica, che al superamento di detta soglia di 100.000 in corso di anno, da quel momento si applicherà L’IVA per le successive fatture e la detrazione della ritenuta di acconto, dividendo l’anno in due sistemi: 1 forfettario fino al superamento di 100.000 euro, e parte ad  IRPEF dopo il suo superamento. (Questo è il nostro pensiero ma ovviamente restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali dell’A.d.E. o meglio di un decreto esplicativo da parte del ministero).

Chiaramo subito sul fronte degli adempimenti che non è obbligatoria alcuna comunicazione da effettuarsi prima dell’adozione del regime forfettario.

Possono utilizzare il regime forfettario, per come cambiato in manovra, sia coloro che già nel 2022 erano in tale regime e non hanno superato il fatturato di 85.000 euro, sia quelli, ovviamente,  che non avevano superato la precedente soglia di 65.000 euro  e anche senza l’innalzamento del tetto massimo di ricavi a 85k, sarebbero rimasti in tale regime, sempre che non avessero deciso di cambiare regime per facoltà.

Cosa dice la manovra per il regime forfettario.

Ancora potranno utilizzare il regime forfettario coloro che nel 2022, in regime semplificato iva, non hanno prodotto  ricavi/compensi  superiori a 85.000,00 euro escluso iva.

Ricordiamo anche che il regime forfettario è il sistema naturale per i titolari di partita iva (persone fisiche)  che non hanno superato nel 2022 85000 euro di compensi o ricavi.

In ogni caso i contribuenti che lo vorranno potranno utilizzare il regime semplificato IVA, oppure ordinario, anche senza aver superato la soglia di 85.o00 euro. Quindi il regime forfettario, pur essendo il regime naturale della persona fisica, professionista o ditta individuale, non è obbligatorio per coloro che aprono la partita iva nel 2023, e quindi la manovra, come gli altri anni, ha lasciato libertà di convenienza ad ogni soggetto IVA persona fisica, per scegliere quale regime adottare pur avendo diritto al regime forfettario.

Ma la scelta del regime semplificato IVA, in presenza della possibilità di entrare nel regime forfettario, vincola il contribuente a utilizzare il regime alternativo iva per 3 anni ossia fino all’anno fino al 2025 compreso.

(OVVIAMENTE CHI NEL 2020 POTEVA ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO, MA HA FATTO OPZIONE PER IL REGIME SEMPLIFICATO IVA, AVENDO VINCOLO TRIENNALE, ORA POTRA’ ACCEDERVI A PARTIRE DAL 2023. Il vincolo triennale è operativo insomma dall’anno in cui si poteva accedere al regime forfettario ma si è scelto di rimanere nel regime IVA SEMPLIFICATO O ORDINARIO, RICORDANDO SEMPRE DI COMUNICARE LE OPZIONI IN DICHIARAZIONE IVA).

Ovviamente, parlando di convenienza, coloro i quali, hanno dei costi annuali o detrazioni fiscali superiori all’abbattimento forfettario stabilito dal proprio codice Ateco, non avranno convenienza ad accedere al regime forfettario, pur essendo obbligati ad applicare e pagare l’IVA sugli imponibili, ricavi o compensi prodotti.

Cosa succede a coloro che non aderiscono al regime forfettario pur  avendone requisiti
In manovra è stato lasciato lo stesso meccanismo di legge in vigore già negli anni precedenti, e quindi,  pur innalzando la soglia di ricavi chi non passa al forfettario continuerà a emettere le fatture come nel 2022 applicando l’Iva e, nel caso del professionista (o agente), subirà sempre la ritenuta di acconto irpef da parte del committente sostituto di imposta.

I contribuenti che hanno i requisiti per applicare il forfettario, ma preferiscono determinare Iva e reddito nei modi ordinari e semplificati, dovranno adottare il cd. comportamento concludente, non sanzionabile, e solo dopo, nella dichiarazione 2024, barrare la casella 1 del Rigo VO33; se non si procede a tale opzione anche se postuma è prevista una sanzione, fatto che non pregiudica il corretto utilizzo del comportamento conculdente, ai sensi dell’articolo 1 del Dpr n. 442/97.

Ma vediam cosa accade a un libero professionista, che emette fattura nel 2022 in adozione del regime IVA SEMPLIFICATO E la incassa nel 2023 con il regime forfettario:

Se passa dal regime semplificato IVA adottato nel 2022,  al regime forfettario nel 2023, per quanto riguarda l’IVA non ci sono difficoltà in quanto la stessa ANDRA’ PAGATA E DICHIARATA PER L’ANNO 2022.

Mentre PER L’IRPEF E L’OBBLIGO DI RITENUTA DI ACCONTO, l’adesione al forfettario, CONSENTE LA DISAPPLICAZIONE E QUINDI LA NON DECURTAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO, IN QUANTO LA FATTURA ESSENDO STATA PAGATA NEL 2023, GIA’ IN REGIME FORFETTARIO, SCONTERA’ IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI L’IMPOSTA SOSTITUTIVA FORFETTARIA. Il contribuente che cambia regime, passando da IVA a forfettario,  ovviamente è obbligato a comunicare al cliente di non trattenere la ritenuta di acconto avendo aderito al regime forfettario (rilevando ai fini delle imposte dirette la data di pagamento) .

Si consiglia in tutti i casi, per i cambi di regime nel 2023, (verso il  o dal) regime forfettario di darne comunicarne dell’adozione ai proprio clienti.

Se il cliente, per errore,  opera comunque la ritenuta di acconto IRPEF, la stessa dovrà essere riversata dal committente al professionista, oppure richiesta a rimborso oppure scomputata in dichiarazione nel modello Redditi 2024 a condizione che venga certificata dal sostituto di imposta.

All’inverso il committente forfettario invece non potrà essere sostituto di imposta e, pertanto, non applicherà la ritenuta di acconto sulle fatture pagate a professionisti in regime IVA ADOTTATO nel 2023.

Sulle fatture emesse in regime forfettario occorre inserire la dicitura: “operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014” e applicare marca da bollo di euro 2,00 se di importo superiore a 77,47 euro (PER I FORFETTARI CHE EMETTONO LA FATTURA ELETTRONICA PREVISTO VERSAMENTO UNICO CON F24)

Infine, altro caso, – chi aderisce al regime forfettario, ma per errore continua a fatturare con IVA nel 2023 potrà regolarizzare la posizione emettendo  nota di variazione e riemissione della fattura in franchigia da Iva almeno fino al momento della prima liquidazione periodica Iva (circ. A.d.e. n. 7/E/2008), con restituzione dell’Iva non dovuta qualora già incassata.

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