Al singolo condomino non spetta il rimborso delle spese per i lavori effettuati sulle parti comuni, senza la preventiva autorizzazione degli altri condomini. Non può anticipare spese, senza il consenso degli altri condomini e dell’amministratore, e pretenderne la rivalsa pro-quota, ad eccezione dei lavori urgenti.
E’ il caso delle opere dirette al miglioramento dell’immagine dello stabile.
Un condomino aveva effettuato la tinteggiatura del palazzo a proprie spese senza chiederne l’autorizzazione agli altri proprietari, ma pretendendo il rimborso successivamente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20154 di ieri, ha stabilito che in questa fattispecie non spetta il rimborso degli altri condomini.
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