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Reverse charge: senza autofattura si procede al recupero IVA.

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IVA – REVERSE CHARGE – La Cassazione ha stabilito che l’omessa autofattura a seguito di acquisto dall’ estero, per la norma del reverse charge, è causa di evasione fiscale con il recupero dell’IVA detratta.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20.771 dell’11.09.2013 si è pronunciata in riguardo alla disciplina del reverse charge e all’obbligo dell’acquirente italiano all’emissione  e registrazione dell’autofattura.

Nella fattispecie in cui una società italiana non effettua la registrazione dell’autofattura, commette evasione fiscale, oltre evidentemente a non avere diritto alla detrazione operata sugli acquisti, che consegue, da parte del Fisco, al recupero dell’IVA maggiorata delle sanzioni, che possono raggiungere anche il 100% dell’imposta evasa.

L’omessa registrazione dell’ autofattura, da parte del committente italiano, per le prestazioni ricevute dal soggetto estero, senza  stabile organizzazione in Italia, integra violazione di obblighi sostanziali, consentendo il recupero dell’IVA evasa, che non potrà essere compensata (successivamente all’accertamento) tramite il diritto di detrazione.

Facendo un esempio:

Un soggetto UE emette fattura senza IVA ad un operatore italiano, per vendita di servizi pari ad euro 5000,00 senza indicazione dell’IVA.

L’operatore italiano è tenuto:

1) Ad integrare manualmente la fattura estera con l’indicazione dell’IVA al 21% sul documento estero ed annotarla nel registro degli acquisti con iva detraibile a credito pari a 1005 euro.

2) E’ anche tenuto, però, ad emettere autofattura di pari importo e registrarla nel registro vendite con iva a debito pari  a 1005 euro, quale IVA a debito.

In tal modo per il fisco italiano l’operazione è neutra: l’iva a credito e l’iva a debito sono  pari, e il soggetto italiano non utilizzerà alcuna detrazione in merito alla fattura in esempio.

Chiaramente omettendo l’operazione di cui al secondo punto, il contribuente detrae dalla liquidazione IVA l’importo di 1005 euro quale credito NON SPETTANTE. Ciò ovviamente è un”operazione evasiva con recupero dell’IVA DETRATTA.

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