L’Iva sul “contratto di locazione con promessa di vendita” è da versare subito e non contestualmente all’atto del futuro rogito.

Posticipare il pagamento dell’IVA e la registrazione del corrispettivo è da considerarsi operazione elusiva in quanto realizza un indebito rinvio e risparmio dell’IVA.

Le operazioni di locazione immobiliare con patto di futura vendita o promessa di vendita, devono essere assoggettate a IVA nel momento della sottoscrizione del contratto di locazione con promessa di vendita e non a quello del successivo atto notarile per l’acquisto dell’immobile.

Rinviare la registrazione del corrispettivo alla data del rogito, posticipa anche il pagamento dell’IVA, con indebito risparmio di imposta inquadrabile come elusione fiscale in quanto il contribuente non può liberamente gestire le voci di bilancio e, quindi, decidere a propria discrezione quando versare le imposte relative al reddito imponibile.

Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 20975 del 13 settembre 2013 che ha disposto che l’imposta sul valore aggiunto sui contratti di locazioni con patto di promessa di vendita deve essere versata all’atto della sottoscrizione della locazione, per l’importo della vendita (futura).

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